Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità nell’Impugnazione Penale
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo una profonda conoscenza del diritto, ma anche un rigore formale imprescindibile. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità possa portare a un ricorso inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. L’ordinanza in esame sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: le censure mosse a una sentenza devono essere specifiche, pertinenti e criticamente correlate alle motivazioni del giudice precedente.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Ricettazione al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di ricettazione, emessa dal Tribunale di primo grado. L’imputato era stato riconosciuto colpevole di aver ricevuto beni di provenienza illecita. Nonostante il riconoscimento di un’attenuante speciale, la condanna veniva confermata anche dalla Corte di Appello.
Contro la decisione di secondo grado, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione si limitava a una critica generica, senza entrare nel dettaglio delle argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale a fondamento della sua decisione.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nella manifesta genericità e aspecificità delle censure presentate. I giudici di legittimità hanno evidenziato come il difensore si fosse limitato a denunciare un presunto vizio della motivazione in modo astratto, senza stabilire una connessione critica e puntuale con le valutazioni effettivamente esposte nella sentenza impugnata.
In sostanza, non è sufficiente affermare che una motivazione sia carente; è necessario dimostrare dove e perché, confrontandosi direttamente con il ragionamento del giudice di merito. Omettendo di precisare le ragioni specifiche a fondamento dell’impugnazione, il ricorso ha violato una regola cardine del processo penale, sancita dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione della Suprema Corte è netta e si concentra sulla violazione dell’art. 581 c.p.p., che disciplina la forma dell’impugnazione. Questa norma richiede che l’atto di appello contenga, tra le altre cose, l’enunciazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorso era privo di questa specificità.
La Corte ha ribadito che il ruolo del giudizio di legittimità non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Un ricorso che non si confronta con le argomentazioni della sentenza di appello, ma si limita a riproporre le stesse doglianze o a criticare genericamente l’operato dei giudici, non assolve alla sua funzione. Di conseguenza, deve essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre a rendere definitiva la condanna, comporta per il ricorrente l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle Ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito importante per gli operatori del diritto: la redazione di un atto di impugnazione è un’attività che richiede massima precisione e diligenza. È essenziale che ogni censura sia argomentata in modo puntuale, dimostrando una piena comprensione della decisione che si intende criticare e indicando con chiarezza i punti di divergenza logico-giuridica. Un approccio superficiale o generico non solo è destinato all’insuccesso, ma espone anche a ulteriori sanzioni economiche.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua genericità e aspecificità. Il difensore si è limitato a denunciare un vizio di motivazione senza correlare criticamente le sue censure con le valutazioni espresse dalla Corte di merito, violando così l’art. 581 del codice di procedura penale.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il delitto di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale, con il riconoscimento dell’attenuante speciale di cui al quarto comma dello stesso articolo.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in euro tremila.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2395 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2395 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME (CODICE_FISCALE.U.I. CODICE_FISCALE) n. in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze in data 14/4/2023
-dato atto del regolare avviso alle parti;
-sentita la relazione della Consigliera NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 24/9/2018, aveva riconosciuto l’imputato colpevole del delitto ricettazione e, riconosciuta l’attenuante speciale di cui al comma quarto dell’art. 648 cod.pe l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità RAGIONE_SOCIALE censure, essendosi difensore limitato alla denunzia del vizio della motivazione senza alcuna correlazione criti con le valutazioni rassegnate dalla Corte di merito e, nella sostanza, omettendo di precisare le ragioni a fondamento dell’impugnazione, in violazione dell’art. 581 cod.proc.pen.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese pro e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023
La Consigliera estensore
Il Presidente