Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
Nel processo penale, la precisione e la specificità dei motivi di impugnazione sono fondamentali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce come un ricorso inammissibile, a causa della sua genericità, non solo impedisca l’esame nel merito della questione, ma comporti anche severe conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo questa ordinanza per comprendere l’importanza di formulare un ricorso in modo tecnicamente corretto.
Il Contesto del Caso: Evasione e Recidiva
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione. Il punto focale del suo appello non riguardava la sussistenza del reato in sé, ma una specifica circostanza aggravante: l’applicazione della recidiva.
L’imputato sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel riconoscerla, lamentando un vizio di motivazione nella sentenza impugnata. La recidiva è una condizione giuridica che può portare a un aumento di pena per chi commette un nuovo reato dopo una precedente condanna, e la sua corretta applicazione è spesso oggetto di dibattito processuale.
Le Ragioni del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Suprema Corte, tuttavia, non è nemmeno entrata nel merito della questione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘totalmente generico’. Questo significa che l’appellante si è limitato a formulare delle semplici affermazioni di principio, definite ‘enunciazioni apodittiche’, senza scendere nel dettaglio.
In pratica, non sono stati indicati gli elementi specifici e concreti che avrebbero dovuto convincere il giudice di secondo grado a escludere l’aggravante della recidiva. Un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la sentenza impugnata, smontandone il ragionamento punto per punto con argomentazioni precise. Un’affermazione generica di dissenso, priva di un supporto argomentativo dettagliato, non è sufficiente per superare il vaglio di legittimità della Cassazione.
Le motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha sottolineato che un motivo di ricorso non può limitarsi a una critica astratta della decisione, ma deve individuare le specifiche lacune o i vizi logici del percorso argomentativo seguito dal giudice precedente. Nel caso di specie, non solo il ricorso era generico, ma la Corte ha anche rilevato, a titolo di completezza, che la motivazione della Corte territoriale era, al contrario, ‘logica, coerente e puntuale’.
Questa doppia valutazione ha reso inevitabile la declaratoria di inammissibilità. La funzione della Corte di Cassazione non è quella di riesaminare i fatti del processo, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze di merito. Se il ricorso non mette in luce un vizio specifico e rilevante, non può essere accolto.
Le conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile.
Questa ordinanza funge da monito: la redazione di un atto di impugnazione, specialmente in Cassazione, richiede un’analisi tecnica approfondita e la capacità di formulare censure specifiche e pertinenti. La genericità non paga e, anzi, si traduce in un’ulteriore condanna economica, rendendo definitiva la sentenza che si intendeva contestare.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a enunciazioni apodittiche e non individua gli elementi specifici che avrebbero dovuto indurre il giudice precedente a una decisione diversa. Manca di un confronto critico e dettagliato con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Se un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione infondata.
Nel caso specifico, perché l’argomento sulla recidiva è stato respinto?
L’argomento non è stato esaminato nel merito perché il motivo di ricorso era formulato in modo totalmente generico. La Corte ha ritenuto che l’appellante non avesse fornito argomenti specifici per contestare la decisione della Corte d’Appello, la cui motivazione è stata peraltro giudicata logica, coerente e puntuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5053 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5053 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 05/03/1991
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 29731/24 SCUDERI
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
esaminato il motivo di ricorso;
ritenuto che il motivo dedotto, avente a oggetto vizio di motivazione circa l’applicazione della recidiva contestata, esula dalla valutazione di legittimità perché totalmente generico, là dove si limita a mere enunciazioni apodittiche senza individuare gli elementi specifici che avrebbero dovuto indurre il giudice del gravame ad escludere tale aggravante; che, in ogni caso, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/01/2025.