Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente essere in disaccordo. È fondamentale presentare argomenti nuovi e specifici. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse doglianze già respinte in appello. Questa decisione offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze di una sua formulazione generica.
I Fatti alla base della Decisione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una persona contro una sentenza della Corte d’Appello di Perugia. La ricorrente contestava la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna. Tuttavia, invece di formulare una critica puntuale e argomentata contro la decisione di secondo grado, il ricorso si è rivelato essere una mera riproposizione degli stessi identici motivi già presentati e respinti dai giudici d’appello.
La Valutazione del Ricorso Inammissibile da parte della Cassazione
La Suprema Corte, nell’analizzare l’atto, ha rilevato che l’unico motivo di ricorso era fondato su una “pedissequa reiterazione” delle argomentazioni precedenti. I giudici hanno qualificato i motivi come “non specifici ma soltanto apparenti”. Questo significa che, sebbene formalmente esistesse un motivo di ricorso, in sostanza esso era vuoto di contenuto critico nei confronti della sentenza impugnata. L’atto ometteva di assolvere alla sua funzione tipica: quella di sottoporre al giudice di legittimità una critica ragionata e circostanziata del provvedimento precedente.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza si fonda su un principio cardine della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. La Corte ha spiegato che un’impugnazione non può essere una semplice riproduzione di argomenti già esaminati e disattesi. Per essere ammissibile, il ricorso deve instaurare un vero dialogo critico con la sentenza impugnata, evidenziandone gli specifici errori di diritto o di logica. La mancanza di questa specificità rende il ricorso inammissibile, poiché non consente alla Corte di Cassazione di esercitare la propria funzione di controllo di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante: la redazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, richiede un’analisi approfondita e mirata della sentenza che si intende contestare. La semplice ripetizione di difese già bocciate è una strategia destinata al fallimento e comporta conseguenze economiche negative. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile individuare e argomentare in modo chiaro e specifico i vizi del provvedimento, dimostrando perché la decisione del giudice precedente è errata. In assenza di ciò, il rischio concreto è quello di un ricorso inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono ‘non specifici ma soltanto apparenti’?
Significa che, pur essendo stati formalmente presentati, i motivi erano privi di un reale contenuto critico nei confronti della decisione appellata. Non adempivano alla funzione di contestare puntualmente il ragionamento del giudice, risultando quindi solo una facciata senza sostanza.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2255 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2255 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOLIGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta genericamente la co della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è fondato su m risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualme dalla corte di merito (quinto foglio della sentenza impugnata), dovendosi gli stess non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica fun critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presid te