Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Non Specifico
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti di forma e sostanza ben precisi. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza della specificità dei motivi, dichiarando un ricorso inammissibile perché si limitava a ripetere argomenti già discussi e respinti in appello. Analizziamo questa decisione per capire perché un appello generico non solo è inutile, ma anche controproducente.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. Il ricorrente contestava l’errata applicazione della legge penale in materia di rapina (art. 628 c.p.) e la manifesta illogicità della motivazione riguardo ai reati di furto (artt. 624 e 625 c.p.). In sostanza, la difesa mirava a ottenere una riqualificazione giuridica della condotta contestata, sperando in un esito più favorevole in Cassazione.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2215/2024, ha tagliato corto, senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ragione è netta e istruttiva: i motivi presentati non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelli già dedotti nel giudizio d’appello e che la corte territoriale aveva già puntualmente esaminato e respinto.
Secondo i giudici supremi, un ricorso di questo tipo è da considerarsi non specifico, ma solo apparente. Esso, infatti, non adempie alla sua funzione essenziale, che è quella di formulare una critica argomentata e mirata contro le specifiche ragioni della decisione impugnata.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Inammissibile?
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse identiche questioni di fatto e di diritto già valutate. La sua funzione è quella di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente.
Per fare ciò, il ricorrente ha l’onere di confrontarsi criticamente con la decisione che intende impugnare, evidenziando gli specifici errori di diritto o i vizi logici in cui sarebbero incorsi i giudici d’appello. Ripetere semplicemente le argomentazioni già respinte, senza spiegare perché le risposte fornite dalla corte di merito sarebbero sbagliate, trasforma il ricorso in un atto sterile. La Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata avesse già affrontato in modo esauriente (a pag. 3 e seguenti del provvedimento) la questione della qualificazione giuridica, rendendo la riproposizione dei medesimi motivi del tutto priva di specificità.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Appello Generico
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna impugnata è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La decisione, quindi, serve da monito: un ricorso deve essere un dialogo critico con la sentenza precedente, non un monologo ripetitivo. Affidarsi a un professionista competente è fondamentale per costruire un’impugnazione che abbia reali possibilità di essere accolta.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso viene respinto dalla Corte senza un esame del suo contenuto (merito), perché manca dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge, come la specificità dei motivi.
Perché la semplice ripetizione dei motivi di appello rende un ricorso inammissibile?
Perché il ricorso in Cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte nel grado precedente. La mancanza di una critica mirata lo rende generico e, quindi, inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2215 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2215 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME (CUI 01X7UY5) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contestano l’erronea applicazione della legge penale in ordine all’art. 628 cod. pen. nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 624 e 625 cod. pen., è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata sulla corretta qualificazione giuridica della condotta contestata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12/12/2023
Il Consigliere Estensore