Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più temuti nel processo penale, poiché preclude l’esame nel merito delle questioni sollevate dalla difesa. Con la recente ordinanza n. 2209 del 2024, la Corte di Cassazione ha nuovamente ribadito un principio fondamentale: per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti. Deve, al contrario, contenere una critica puntuale e ragionata della sentenza che si intende impugnare.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Sassari. La difesa lamentava un presunto vizio motivazionale nella valutazione della testimonianza della persona offesa e un’erronea applicazione della legge penale in relazione a una specifica aggravante del reato di rapina. In sostanza, l’imputato contestava il modo in cui il giudice di secondo grado aveva ricostruito i fatti e interpretato le norme.
Perché un Ricorso Diventa Inammissibile?
La Suprema Corte ha respinto il ricorso senza entrare nel merito delle doglianze, dichiarandolo inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nella genericità dei motivi proposti. Secondo i giudici di legittimità, le argomentazioni della difesa non erano altro che una riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte d’Appello con corretti argomenti giuridici. Mancava, quindi, l’elemento essenziale di un valido ricorso per cassazione: una critica specifica delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Non è sufficiente esprimere dissenso; è necessario dimostrare dove e perché il giudice precedente ha sbagliato nel suo ragionamento.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha evidenziato che l’atto di impugnazione deve instaurare un dialogo critico con la decisione appellata. Limitarsi a ripetere le stesse obiezioni, senza confrontarsi con le risposte già fornite dal giudice di merito, trasforma il ricorso in un atto sterile e, di conseguenza, inammissibile. La funzione della Corte di Cassazione non è quella di riesaminare i fatti come un terzo giudice, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non si confronta specificamente con tale motivazione, criticandola punto per punto, non assolve alla sua funzione e viene perciò respinto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica legale. La redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi approfondita e mirata della sentenza di secondo grado. È indispensabile superare la semplice riproposizione dei motivi d’appello per concentrarsi sulle eventuali falle logiche o giuridiche presenti nel ragionamento del giudice. In caso contrario, il rischio concreto è quello di un ricorso inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una consistente sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con un’ammenda di tremila euro.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’?
Un ricorso è considerato generico quando si fonda su motivi che sono una mera riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito, senza contenere una critica specifica e necessaria delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
È sufficiente riproporre le stesse critiche già mosse in appello per un valido ricorso in Cassazione?
No, non è sufficiente. L’ordinanza chiarisce che il ricorso deve superare la semplice riproposizione di doglianze precedenti e deve invece articolare una critica puntuale delle argomentazioni della sentenza impugnata, evidenziandone gli specifici errori logici o giuridici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2209 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2209 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che i motivi di ricorso – vizio motivazionale in relazione alla valutazione del verbale stenotipico dell’audizione della persona offesa e all’attendibilità della stessa, nonché erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 628 co. 3 n. 3 quater cod. pen. – sono generici perchè fondati su motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disatte con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12/12/2023
Il Consigliere Estensore