Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza n. 2232 del 2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla procedura penale, chiarendo i requisiti di ammissibilità di un ricorso. La decisione evidenzia come la mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti in appello renda il ricorso inammissibile. Questo principio garantisce l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Corte Suprema venga gravata da impugnazioni prive di una reale e specifica critica alla sentenza contestata.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una condanna per il reato di ricettazione di un ciclomotore. L’imputato, dopo la sentenza di condanna della Corte d’Appello di Firenze, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che stava alla base del giudizio di colpevolezza.
La Genericità dei Motivi e il Ricorso inammissibile
Il punto cruciale della vicenda risiede nella natura dei motivi addotti dal ricorrente. La Suprema Corte ha osservato che le argomentazioni presentate non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già formulate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, l’imputato non ha sviluppato una critica argomentata e specifica contro le ragioni esposte nella sentenza di secondo grado, ma si è limitato a riproporre le medesime difese.
Secondo i giudici di legittimità, un ricorso con queste caratteristiche deve essere considerato non specifico e con motivi soltanto apparenti. Manca infatti la sua funzione essenziale: quella di contestare in modo mirato e logico le fondamenta della decisione impugnata.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha sottolineato che la Corte d’Appello aveva già chiarito in modo esauriente le ragioni della sua decisione. In particolare, aveva specificato:
1. I motivi per cui il reato di ricettazione del ciclomotore non poteva essere considerato di lieve entità (“valore tenue”).
2. Le ragioni per cui non erano state concesse le attenuanti generiche.
Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi direttamente con tali punti, spiegando perché, a suo avviso, il ragionamento dei giudici d’appello fosse errato. La semplice riproposizione dei vecchi argomenti si è invece rivelata una strategia processuale inefficace, che ha portato inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: L’Importanza di una Critica Argomentata
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’impugnazione non è una semplice opportunità per ripetere le proprie ragioni, ma uno strumento che richiede una critica specifica, pertinente e argomentata della decisione che si contesta. Chi intende ricorrere in Cassazione deve quindi analizzare a fondo la sentenza d’appello e costruire motivi che ne smontino il percorso logico-giuridico, pena la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende. La decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione tecnicamente validi e non meramente dilatori.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti e respinti nel giudizio d’appello, risultando quindi non specifici ma soltanto apparenti.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘soltanto apparenti’?
Significa che, pur essendo stati formalmente presentati, i motivi non assolvevano alla loro funzione tipica, ovvero quella di formulare una critica argomentata contro la sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse questioni già decise.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2232 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2232 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pagina 4, dovendosi gli stessi considerare non specific ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che invero la Corte ha specificato sia i motivi per i quali ritenere la ricettazione ciclomotore non di valore tenue che le ragioni della negazione delle ragioni delle attenuanti generiche;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende
Roma 12/12/23
Il co sigliere est. NOME