Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione
Quando un cittadino impugna una sentenza di condanna, spera di ottenere una revisione della decisione. Tuttavia, l’accesso alla Corte di Cassazione non è illimitato. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto fondamentale per comprendere quando un’impugnazione rischia di essere respinta prima ancora di essere esaminata nel merito, ovvero quando si configura un ricorso inammissibile. Questo caso specifico chiarisce perché la genericità e la ripetitività dei motivi rappresentano ostacoli insormontabili nel giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza di primo grado che vedeva un imputato assolto da un’accusa e condannato per un’altra, legata a lesioni personali. La Corte d’Appello, in un secondo momento, confermava la condanna per le lesioni. Insoddisfatto della decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un presunto ‘vizio di motivazione’ riguardo alla sua presunta partecipazione morale (concorso morale) al reato.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiara ordinanza, ha stroncato le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che l’unico motivo presentato era essenzialmente una fotocopia di quanto già sostenuto e respinto dalla Corte d’Appello. L’atto non conteneva una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre le stesse argomentazioni. Inoltre, la difesa chiedeva, di fatto, una nuova valutazione delle prove, un’attività che non rientra nei poteri della Cassazione, la quale è giudice della corretta applicazione del diritto (‘giudice di legittimità’) e non dei fatti (‘giudice di merito’).
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine della procedura penale: il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio nel merito. I giudici supremi hanno sottolineato che il motivo di ricorso era:
1. Generico: Non individuava con precisione il punto della motivazione della Corte d’Appello che sarebbe stato illogico o errato.
2. Reiterativo: Riproponeva le stesse tesi già esaminate e motivatamente respinte nel grado precedente.
3. Manifestamente infondato: Non si confrontava con le argomentazioni della sentenza impugnata, proponendo invece una soggettiva ‘rivalutazione in fatto’ che esula dalle competenze della Cassazione.
In sostanza, la Corte ha ribadito che per accedere al suo giudizio è necessario presentare critiche mirate alla logica giuridica della decisione precedente, non semplicemente esprimere il proprio disaccordo con essa. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’elevata perizia tecnica. Non è sufficiente ripetere le argomentazioni dei gradi precedenti. È indispensabile analizzare a fondo la motivazione della sentenza d’appello e costruire censure che ne evidenzino specifici vizi logici o errori di diritto. Tentare di ottenere dalla Cassazione una nuova lettura delle prove è una strategia destinata al fallimento e comporta conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La decisione conferma la funzione della Suprema Corte come organo di controllo sulla legalità delle sentenze, e non come un’ulteriore istanza per discutere i fatti della causa.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo presentato era generico, ripetitivo di argomenti già respinti in appello e non criticava specificamente la motivazione della sentenza impugnata, chiedendo invece una nuova valutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico” e “reiterativo”?
Significa che il motivo non affronta in modo specifico e puntuale le ragioni esposte nella sentenza che si contesta, ma si limita a riproporre le stesse difese già presentate e motivatemente respinte nel precedente grado di giudizio, senza aggiungere nuovi profili di illegittimità.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1414 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1414 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BASSANO DEL GRAPPA il 30/11/1995
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che il ricorrente NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Venezia del 20 febbraio 2023 ha parzialmente riformato la pronunzia del Tribunale di Vicenza del 23 ottobre 2018 assolvendolo dal reato di cui al capo A) e confermando la condanna per il reato di cui al capo B) di lesioni personali.
Considerato che l’unico motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione al concorso morale del ricorrente è generico in quanto reiterativo di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito; è manifestamente infondato non confrontandosi con la sentenza impugnata e proponendo una rivalutazione in fatto della motivazione esente da vizi logici con cui la Corte territoriale esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato.
-Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023 Il consigliere estensore
Il Presidente