Ricorso Inammissibile: La Necessità di Motivi Specifici secondo la Cassazione
Presentare un’impugnazione in Cassazione richiede rigore e specificità. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di motivi generici che non affrontano concretamente le ragioni della sentenza impugnata. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questo principio, sottolineando come la mancanza di una critica argomentata renda l’appello destinato al fallimento. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di primo grado per reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto appello. La Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, ha rideterminato la pena, tenendo conto di alcuni elementi favorevoli all’imputato, come la modesta entità dei precedenti penali, la loro anzianità e la sua condotta processuale.
Tuttavia, ritenendo la condanna ancora ingiusta, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, contestando sia la sua responsabilità penale sia la determinazione del trattamento sanzionatorio, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte Suprema ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un punto cruciale: la genericità e la manifesta infondatezza del motivo presentato. Secondo i giudici, il ricorso non svolgeva la sua funzione tipica, ovvero quella di muovere una critica specifica e argomentata contro la decisione della Corte d’Appello.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità dell’impugnazione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si articola su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, viene evidenziato come il motivo di ricorso fosse del tutto generico. L’atto di impugnazione si limitava a contestare la responsabilità e la pena senza però confrontarsi analiticamente con le argomentazioni della sentenza di secondo grado. Un ricorso efficace deve, al contrario, smontare punto per punto il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone eventuali errori di diritto o vizi logici.
In secondo luogo, con particolare riferimento alla determinazione della pena, la Cassazione ha osservato che il ricorso ignorava completamente il fatto che la Corte d’Appello avesse già operato una riduzione della sanzione, proprio accogliendo parzialmente le doglianze dell’appellante. La Corte Suprema ha quindi ribadito un principio consolidato: la graduazione della pena, inclusa la valutazione di attenuanti e aggravanti, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale potere, se esercitato nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: un ricorso per Cassazione non può essere una mera riproposizione di lamentele generiche. Per avere una possibilità di successo, deve essere un’analisi tecnica e puntuale, capace di individuare con precisione i vizi della sentenza impugnata. La genericità equivale a un’assenza di critica e conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con le conseguenti sanzioni economiche per il ricorrente. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la redazione di un atto di impugnazione richiede uno studio approfondito e una capacità argomentativa affinata, elementi indispensabili per superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e manifestamente infondato, in quanto ometteva di presentare una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può riesaminare la quantificazione della pena decisa dai giudici di merito?
No, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione interviene solo se tale potere è esercitato in modo illogico o in violazione di legge, cosa che non è stata riscontrata in questo caso, tanto più che la Corte d’Appello aveva già ridotto la pena.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1396 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1396 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il 09/02/1994
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
-Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro del 15 marzo 2023 che, in parziale riforma della condanna del Tribunale di Crotone del 12 maggio 2021, ha rideterminato la pena, confermando nel resto la pronuncia per i reati di cui agli artt. 337, 582-585 in relazione all’art. 576 comma 1 n.1 e all’art.576 comma 1 n.5bis cod. pen., artt. 75 comma secondo D.Igs. 159/2011.
-Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dei ricorrente e alla determinazione del trattamento sanzionatorio è generico e manifestamente infondato in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Considerato che – con particolare riferimento alla determinazione della pena – il motivo non si confronta con la sentenza impugnata che, in parziale accoglimento dell’atto di appello, ha proc:eduto alla riduzione della pena valorizzando “la modestia dei precedenti penali, la loro risalenza nel tempo, la condotta processuale ” secondo il consolida1::o indirizzo di questa Corte secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e nella determinazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma in data 6 dicembre 2023
Il consigliere estensore