Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa essere rapidamente archiviato dalla Corte di Cassazione, ribadendo principi fondamentali della procedura penale. La Suprema Corte ha respinto l’appello di un’imputata condannata per reati fallimentari, delineando i confini invalicabili per chi si rivolge al giudice di legittimità. Questo caso evidenzia due errori comuni nei ricorsi: la genericità dei motivi e la richiesta di una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Cassazione.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Bancarotta al Ricorso
Il procedimento nasce da una condanna per diversi reati fallimentari, tra cui la distrazione di beni aziendali. La Corte d’Appello aveva già parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riducendo la pena ma confermando la responsabilità penale dell’imputata. Non soddisfatta della decisione, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione, basandolo su due specifici motivi: uno di carattere procedurale e uno relativo alla valutazione delle prove.
L’Appello in Cassazione e i Due Motivi del Ricorso
Il ricorso si articolava su due fronti:
- Violazione delle norme sul giudizio abbreviato condizionato: La difesa lamentava il mancato accoglimento della richiesta di accesso a questo rito speciale, che era stata condizionata alla produzione di documenti, a una perizia contabile e all’audizione di un testimone.
- Violazione della legge in punto di prova della distrazione: Si contestava la fondatezza dell’accusa di aver sottratto beni societari, sostenendo che le prove a carico non fossero sufficienti.
Le Motivazioni della Suprema Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte, fornendo motivazioni nette e precise per ciascuno dei due motivi sollevati.
Il Primo Motivo: La Genericità sulla Richiesta di Rito Abbreviato
La Corte ha definito il primo motivo ‘generico per aspecificità’. La difesa, infatti, non si era confrontata criticamente con le ragioni esposte dalla Corte d’Appello per negare il rito abbreviato. I giudici di merito avevano correttamente spiegato che le condizioni poste dall’imputata (produzione documentale, perizia e testimonianza) avrebbero trasformato un rito pensato per essere rapido in una ‘sostanziale istruttoria dibattimentale’, snaturandone la funzione. Il ricorso non ha contestato questa logica, limitandosi a riproporre la propria richiesta, risultando così privo della necessaria specificità.
Il Secondo Motivo: Il Divieto di Rivalutazione del Fatto
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Cassazione ha ribadito di non essere un ‘terzo grado di giudizio’ dove si possono rivalutare le prove. Il ricorso, tramite argomentazioni puramente fattuali, mirava a ottenere una nuova interpretazione delle evidenze già vagliate dai giudici di merito. Questo è possibile solo in presenza di un palese e decisivo fraintendimento della prova, un errore che appaia ictu oculi (a colpo d’occhio), cosa che in questo caso non sussisteva. La Corte d’Appello aveva infatti logicamente motivato la condanna, sottolineando come:
- Non vi fosse prova documentale o tracciabile di un presunto acquisto immobiliare con i fondi distratti.
- Non fosse stato rinvenuto il corrispettivo di altre vendite.
- I beni denunciati come rubati non corrispondessero a quelli effettivamente mancanti dall’attivo fallimentare.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un monito fondamentale per la pratica legale. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a esprimere dissenso rispetto alla sentenza impugnata, ma deve individuare specifici vizi di legge o di logica manifesta. Chiedere una nuova valutazione delle prove o presentare motivi generici che non dialogano con la decisione precedente conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’?
Secondo l’ordinanza, un motivo è generico quando è articolato in assenza di un confronto, men che meno critico, con l’ampia motivazione della sentenza impugnata. In pratica, quando non contesta specificamente le ragioni della decisione che si intende appellare.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del processo?
No, non è consentito. La Corte di Cassazione ha chiarito che un ricorso non può mirare a sollecitare una rivalutazione delle evidenze poste a fondamento del giudizio di responsabilità. Ciò è possibile solo in casi eccezionali di ‘inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove’, cioè errori evidenti e macroscopici.
Perché la richiesta di giudizio abbreviato condizionato è stata respinta in questo caso?
La richiesta è stata respinta perché le condizioni poste dall’imputata (produzione di documenti, svolgimento di una perizia e esame di un teste) erano tali da violare la ‘ratio’ del rito. Invece di semplificare il processo, avrebbero richiesto una ‘sostanziale istruttoria dibattimentale’, trasformando il rito speciale in un processo ordinario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5387 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5387 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
-
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per i delitti di cui agli artt. 216, 219 e 223 L.F. e 217 e 224 L.F., escludendo l’aumento per la continuazione fallimentare e rideterminando la pena inflittale (fatti commessi in Viterbo il 13 ottobre 2016);
-
che l’atto di impugnativa consta di due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 438 e 603 cod. proc. pen., è generico per aspecificità, in quanto articolato in assenza di confronto, men che meno critico, con l’ampia motivazione rassegnata nella sentenza impugnata in punto di mancata ammissione dell’imputato al giudizio abbreviato condizionato (vedasi pag. 8 in cui la Corte territoriale spiegato come la richiesta di ammissione al giudizio abbreviato, nei termini in cui era stata formulata dall’imputato, ossia condizionata alla produzione di documenti, allo svolgimento di una perizia contabile e all’esame del teste COGNOME, violasse la ratio del rito a prova contratta, in quanto volta ad ottenere una sostanziale istruttoria dibattimentale);
- che il secondo motivo, che denuncia violazione dell’art. 216, comma 1, L.F. in punto di prova della distrazione di cui al capo A), non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni interamente versate in fatto, mira a sollecitare una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE evidenze poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabi e decisivi fraintendimenti RAGIONE_SOCIALE prove medesime, capaci, cioè, ictu °culi di scardinare la tenuta dell’impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità d macroscopica evidenza (vedasi pagg. 6 – 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha puntualizzato che: 1) la somma di Euro 145.000,00, utilizzata, secondo la difesa, per l’acquisto di un terreno in Montefiascone, non era provata, vuoi in quanto non erano stati prodotti i documenti relativi alla compravendita, vuoi perché il pagamento del bene non risultava essere stato effettuato con mezzi tracciabili; 2) che non era stato rinvenuto il corrispettivo dei b venduti a tale COGNOME nel 2015; 3) che i beni denunciati come rubati il 13 ottobre 2008 non corrispondevano a quelli non rinvenuti dal curatore fallimentare);
- ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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