Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1371 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1371 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a ( ROMANIA) il 09/04/1989 COGNOME nato a VITERBO il 27/06/1.971
avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che gli imputati COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorsi per cassazione, con unico atto, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Roma ha confermai:o la pronuncia del Tribunale di Viterbo del 22 luglio 2022 (di condanna per il reato di cui agli artt.110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Viterbo il 3 giugno 2022, con recidiva per COGNOME);
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposti per motivi (per NOME vizio di motivazione in relazione al concorso nel reato, per Chiru vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche) non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), tenuto conto della ampia e articolata motivazione rinvenibile nella sentenza;
considerato, in particolare, che le censure risultano meramente reiterative di analoghe doglianze già sottoposte al giudice di appello e da tale giudice esaminate con motivazione congrua alle pagg.1-3, con la quale i ricorrenti omettono di confrontarsi;
rilevato, peraltro, che con atto depositato il 1 agosto 2023 il ricorrente NOME COGNOME a mezzo di procuratore speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
che alla inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e che la somma da corrispondere in favore della Cassa delle ammende può essere ridotta con riguardo al ricorrente rinunciante, ferma restando la condanna di NOME COGNOME al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre NOME al pagamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Condanna invece NOME COGNOME al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Presidente