Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione non è una mera formalità, ma un atto che richiede precisione e rigore. Quando un ricorso è generico o semplicemente ripetitivo, il rischio è che venga dichiarato ricorso inammissibile, con conseguenze negative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questo principio, ribadendo la necessità di una critica puntuale e argomentata alla decisione impugnata.
I Fatti Processuali
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, concedendo all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ma confermando la sua responsabilità penale.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su tre motivi principali:
1. Errata valutazione della natura domestica della coltivazione.
2. Ingiustificato diniego delle attenuanti generiche.
3. Mancata qualificazione del fatto come di lieve entità.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e, senza entrare nel merito delle questioni sollevate, lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Principio della Critica Specifica e il Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno respinto l’appello. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano altro che una mera reiterazione di doglianze già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti. Il ricorrente, infatti, non si è confrontato criticamente con le argomentazioni sviluppate dalla Corte d’Appello nella sua sentenza.
La Cassazione ha richiamato importanti principi giurisprudenziali, tra cui la celebre sentenza ‘Galtelli’ delle Sezioni Unite, sottolineando che i motivi di impugnazione devono contenere una necessaria analisi critica delle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Non è sufficiente riproporre le stesse tesi difensive, ma è indispensabile evidenziare gli specifici errori logici o giuridici in cui sarebbe incorso il giudice del grado precedente. L’impugnazione deve instaurare un dialogo argomentativo con la sentenza che si contesta; in assenza di questo confronto, il ricorso si rivela privo della specificità richiesta dalla legge e, pertanto, inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per i Ricorrenti
Questa ordinanza funge da importante monito: un ricorso per cassazione non può essere un atto pro-forma. La sua stesura richiede un’analisi approfondita della sentenza impugnata per individuare e contestare in modo specifico le eventuali violazioni di legge o i vizi di motivazione. Un approccio generico e ripetitivo non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, come la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La specificità e la critica argomentata non sono, quindi, solo requisiti tecnici, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano meramente ripetitivi di doglianze già adeguatamente valutate in precedenza e non contenevano una necessaria analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Cosa si intende per ‘analisi critica delle argomentazioni’ in un ricorso?
Significa che il ricorso non può limitarsi a riproporre le proprie tesi, ma deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziando i punti in cui si ritiene che il giudice abbia commesso errori di diritto o di logica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1343 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1343 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALERNO il 04/02/1984
avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata, con riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, la pronuncia emessa il 26 ottobre 2021 dal Tribunale di Salerno, che lo ha condannato per il reato di cui all’art.73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Salerno il 17 ottobre 2019;
considerato che i motivi di censura (violazione di legge e vizio di motivazione sulla natura domestica della coltivazione, diniego di attenuanti generiche e di qualifica del fatto come di lieve entità) non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
ritenuto che le censure, che non si confrontano con la motivazione offerta alle pagg.3-5 della sentenza, sono meramente reiterative di doglianze già adeguatamente vagliate;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
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