Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rispetto rigoroso delle regole procedurali. Un esempio lampante è il caso del ricorso inammissibile, una pronuncia che impedisce alla Corte di esaminare le ragioni dell’appellante. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre uno spunto prezioso per comprendere quando e perché un’impugnazione viene rigettata per la sua genericità, con conseguenze economiche significative per chi la propone.
I Fatti del Caso: Un Appello Carente
Il caso in esame riguarda una persona condannata per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli stupefacenti (d.P.R. 309/1990), ovvero per un fatto di lieve entità. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un unico motivo: un presunto ‘vizio di motivazione’ da parte della Corte d’Appello nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Tuttavia, l’atto di impugnazione presentava delle criticità talmente evidenti da precluderne l’analisi. La Suprema Corte ha infatti rilevato che il ricorso era ‘assolutamente generico’, non entrava nel dettaglio della fattispecie concreta e, in un passaggio emblematico della sua superficialità, faceva addirittura riferimento a un diverso imputato.
Il Principio di Diritto: Cos’è un Ricorso Inammissibile?
Nel diritto processuale penale, un ricorso, per essere valido, deve contenere motivi specifici. Ciò significa che non è sufficiente lamentare un’ingiustizia in termini astratti, ma è necessario indicare con precisione quali parti della sentenza impugnata si contestano e per quali ragioni giuridiche. Un ricorso inammissibile è proprio quello che manca di questa specificità.
La legge, in particolare l’art. 616 del codice di procedura penale, stabilisce che la declaratoria di inammissibilità comporta non solo il rigetto dell’appello, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha basato la sua decisione su tre pilastri fondamentali:
1. Assoluta Genericità: L’appello non indicava elementi concreti relativi al caso specifico, limitandosi a una doglianza astratta senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza di secondo grado.
2. Mancato Confronto con la Motivazione: La Corte d’Appello aveva negato le attenuanti generiche con una motivazione giudicata ‘sufficiente e non illogica’. Il ricorrente non ha minimamente contestato nel merito tale ragionamento, ignorandolo di fatto.
3. Adeguato Esame Difensivo: I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte d’Appello aveva già adeguatamente esaminato le deduzioni difensive, rendendo l’appello ancora più privo di fondamento.
In sostanza, la Cassazione ha ritenuto che l’impugnazione non fosse un valido strumento di critica alla decisione precedente, ma un atto meramente formale e carente dei requisiti minimi di legge.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per la Difesa
La decisione è netta: il ricorso viene dichiarato inammissibile. Le conseguenze per la ricorrente sono immediate e concrete: la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza rappresenta un importante monito per gli operatori del diritto. Sottolinea che l’atto di impugnazione deve essere un’analisi critica, puntuale e argomentata della sentenza che si intende contestare. Redigere un ricorso generico, superficiale o, peggio, contenente errori grossolani come il riferimento a un’altra persona, non solo è inutile ai fini della difesa, ma espone il proprio assistito a ulteriori sanzioni economiche, trasformando un tentativo di ottenere giustizia in un danno aggiuntivo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto assolutamente generico, privo di elementi specifici sul caso concreto e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, arrivando persino a fare riferimento a un diverso imputato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base alla decisione, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in questo caso fissata in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che la motivazione del diniego delle attenuanti generiche era ‘sufficiente e non illogica’?
Significa che il giudice di merito aveva spiegato in modo adeguato, coerente e logico le ragioni per cui non ha concesso le attenuanti generiche, e il ricorrente non ha mosso alcuna critica valida e specifica contro tale ragionamento nel suo appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 764 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 764 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AUGUSTA il 21/01/1970
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che, con unico motivo di ricorso, NOME COGNOME condannata alle pene di legge per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, lamenta il vizio di motivazione il diniego delle circostanze attenuanti generiche;
Considerato che si tratta di motivo non consentito in sede di legittimità in quanto, a fro di un ricorso assolutamente generico, che neppure indica elementi concernenti la fattispecie concreta (si fa addirittura riferimento ad un diverso imputato), il diniego delle circost attenuanti generiche è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, con cui la ricorr neppure si confronta, e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere de spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende.
Così deciso il 1° dicembre 2023.