Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. I motivi di appello devono essere specifici, pertinenti e capaci di criticare puntualmente le argomentazioni del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando questo risulta vago e generico. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace e le sanzioni previste per chi non li rispetta.
Il Caso in Analisi: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato, dopo la conferma della sua colpevolezza da parte della Corte di Appello di Milano, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Il fulcro del suo ricorso era incentrato su una presunta carenza di motivazione da parte della Corte territoriale riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.
La Decisione della Suprema Corte: Un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo unico presentato dall’imputato fosse affetto da “genericità assoluta”. In pratica, l’atto di impugnazione non contestava in modo specifico e argomentato le ragioni della decisione della Corte d’Appello, ma si limitava a una critica vaga e non circostanziata, incapace di mettere in discussione la logicità e coerenza della sentenza impugnata.
Le Motivazioni
Nelle sue motivazioni, la Suprema Corte ha chiarito che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di Appello di Milano aveva “congruamente motivato” la propria decisione. I giudici di secondo grado avevano infatti basato la loro valutazione sugli elementi probatori emersi durante il processo, ricostruendo i fatti in modo coerente con la sentenza di primo grado. Il ricorso, pertanto, non riusciva a individuare alcun vizio logico o giuridico nella sentenza impugnata, risultando di fatto un tentativo sterile di ottenere un nuovo giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità. La genericità dell’impugnazione ha quindi impedito alla Corte di entrare nel vivo della questione, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche di questa decisione sono state significative per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma in favore della cassa delle ammende. In questo caso specifico, la Corte ha ritenuto equo determinare tale somma in 3.000 euro. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia e il diritto di impugnazione devono essere esercitati con serietà e rigore tecnico, formulando critiche precise e pertinenti, pena l’inammissibilità e l’applicazione di sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato è stato ritenuto affetto da “genericità assoluta”, ovvero non criticava in modo specifico e argomentato la motivazione della sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In base all’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla motivazione della sentenza di secondo grado?
La Corte di Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello aveva motivato in modo congruo e coerente la propria decisione, basandola sulle risultanze istruttorie e confermando la ricostruzione dei fatti effettuata in primo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33483 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33483 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 29/12/1999
avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG. 15655/25
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Milano che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale ascritto all’imputato, sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie e ricostruite in modo conforme alla sentenza di primo grado;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente