Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33340 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33340 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a LUSHNJE( ALBANIA) il 01/01/1976
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 10.12.2024 la Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Pesaro in data 17.10.2023, ha rideterminato la pena inflitta a NOME [di per il reato di cui all’art. 95 in relaz all’art. 79, comma 1, lett. b), c) d.p.r. n. 115 del 2002, concedendo altresì i beneficio della non menzione della condanna ex art. 175 cod.pen..
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione articolando due motivi di ricorso.
Con il primo deduce il vizio motivatorio e la violazione di legge con riguardo alla insussistenza del dolo generico nel reato contestato ed in ordine al concetto di errore di diritto quale causa di esclusione della punibilità.
Con il secondo motivo deduce il vizio motivatorio e la violazione di legge in ordine alla dosimetria della pena, all’erronea applicazione dell’art. 131 bis cod.pen. ed al minimo della pena.
L’imputato ha depositato conclusioni scritte.
3. Il ricorso é inammissibile.
I motivi proposti si sostanziano in una ripetizione delle doglianze già puntualmente respinte dalla Corte territoriale con motivazione del tutto coerente e adeguata, dovendosi pertanto considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568-01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 25384901; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 24383801-01). È invero inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970 – 01) .
Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che è esausti n /amente, logicamente e congruamente motivata, in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato avendo la sentenza impugnata chiarito che la piena consapevolezza in capo all’imputato di redditi rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato derivava dalla concreta percezione delle somme nel corso dell’anno 2020.
Del pari la sentenza impugnata ha ritenuto che nella specie non potesse ravvisarsi la particolare tenuità dell’offesa e ciò per aver violato il bene -interesse della pubblica fede ed anche per aver ottenuto il beneficio con conseguente danno erariale.
Risulta altresì adeguatamente motivato lo scostamento della pena dal minimo edittale per adeguare la pena alla concreta gravità del fatto.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17.9.2025