Ricorso Inammissibile: La Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile in Cassazione possa portare non solo a una sconfitta processuale, ma anche a conseguenze economiche per il ricorrente. La Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di giudicare la corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato in primo grado per il reato di furto aggravato in abitazione, vedeva la sua pena ridotta dalla Corte d’Appello, che tuttavia confermava la sua responsabilità penale. Non soddisfatto della decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, sperando in un esito diverso.
I Motivi del Ricorso
L’imputato basava il suo ricorso su due argomentazioni principali:
1. Vizio di motivazione: Sosteneva che la sentenza d’appello fosse carente nella motivazione riguardo alla sua colpevolezza e che violasse le norme sulla condanna (art. 533 c.p.p.) e sulla fattispecie di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.).
2. Mancata riqualificazione: Denunciava un ulteriore vizio di motivazione e una violazione di legge per non aver riqualificato il reato in una meno grave violazione di domicilio.
In sostanza, l’appellante chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente le richieste del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno osservato che entrambi i motivi sollevati erano generici e si limitavano a proporre un diverso apprezzamento del materiale probatorio. Il ricorrente, infatti, reiterava le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza però sollevare censure di legittimità specifiche e rituali contro la struttura argomentativa della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando un principio consolidato nella giurisprudenza: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, i motivi del ricorso erano ‘versati in fatto’, ovvero miravano a ottenere una nuova e diversa lettura delle prove. Un’operazione del genere è preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto privo dei requisiti minimi per poter essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette per il ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato condannato al pagamento di tutte le spese del procedimento.
2. Sanzione pecuniaria: Poiché la Corte ha ravvisato una colpa nell’aver proposto un’impugnazione palesemente inammissibile, ha condannato il ricorrente anche al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere fondato su precise critiche di diritto alla sentenza impugnata. Tentare di ottenere una terza valutazione del merito della causa non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a richiedere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un compito che non spetta alla Corte di Cassazione, la quale si occupa solo di questioni di legittimità e corretta applicazione della legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se la Corte ravvisa una colpa nella proposizione del ricorso, può condannarlo al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
È possibile riproporre in Cassazione le stesse argomentazioni già respinte in Appello?
No, non è sufficiente. La semplice riproposizione delle medesime argomentazioni già disattese dalla Corte d’Appello, senza muovere specifiche censure di illegittimità contro la motivazione della sentenza impugnata, rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33220 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33220 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 01/01/1984
avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la penale responsabilità per il delitto aggravato di furto i abitazione;
considerato che il primo motivo – che lamenta il vizio di motivazione in relazione all responsabilità dell’imputato e la violazione degli artt. 624-bis cod. pen. e 533 cod. proc. pen e il secondo motivo – che denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine a mancata riqualificazione del fatto come violazione di domicilio – sono versati in fatto e gener poiché perorano un diverso apprezzamento del compendio probatorio (in ordine sia all’acquisizione di elementi dimostrativi dell’attribuzione del fatto all’imputato si qualificazione di esso), reiterando il medesimo ordine allegazioni disattese dalla Corte di merit senza muovere rituali censure di legittimità al piano argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01).);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazio (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/07/2025.