Ricorso Inammissibile: la Cassazione sanziona la genericità dei motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede specificità e concretezza. Un recente provvedimento della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: un ricorso inammissibile, perché basato su motivi generici e astratti, non solo viene respinto, ma comporta anche severe conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo questa ordinanza per comprendere perché la chiarezza e la pertinenza delle argomentazioni sono cruciali nel processo penale.
La vicenda processuale
Il caso riguarda due soggetti condannati in appello per una serie di furti aggravati, sia consumati che tentati. La Corte d’Appello di Perugia, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva già dichiarato l’improcedibilità per alcuni capi d’accusa a causa della mancanza di querela. Nonostante ciò, la condanna per i reati più gravi era stata confermata, seppur con una rideterminazione della pena. Contro questa decisione, entrambi gli imputati hanno deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione.
I motivi del ricorso: una critica generica
Gli imputati hanno presentato ricorsi separati, ma entrambi sono incappati nello stesso vizio fatale: la genericità.
Il primo ricorrente ha lamentato una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla dosimetria della pena. Tuttavia, la sua impugnazione si è limitata a citare principi giurisprudenziali in astratto, senza mai applicarli concretamente alla sua situazione specifica o alla sentenza impugnata.
Il secondo ricorrente, invece, ha criticato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso, il motivo è stato giudicato manifestamente infondato e generico. La Corte d’Appello aveva infatti fornito una spiegazione logica e congrua per la sua decisione, evidenziando i numerosi precedenti penali dell’imputato e la sua condotta negativa successiva ai fatti.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, fornendo una lezione chiara sui requisiti di un’impugnazione efficace. I giudici hanno sottolineato che un motivo di ricorso non può essere una sterile enunciazione di principi legali. È necessario che le critiche siano strettamente collegate alla motivazione della sentenza impugnata, dimostrando in modo specifico dove e perché il giudice di merito avrebbe sbagliato.
Nel caso del primo ricorrente, la totale assenza di correlazione tra i principi citati e il caso concreto ha reso il motivo del tutto generico e, quindi, inammissibile. Per il secondo, la Corte ha ribadito che la valutazione sulle attenuanti generiche è un potere discrezionale del giudice di merito. Se la decisione è motivata in modo logico e coerente, come nel caso di specie, richiamando elementi concreti come i precedenti penali (art. 133 c.p.), essa non è sindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza, anche questo ricorso inammissibile è stato respinto.
Le Conclusioni: le conseguenze di un ricorso inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ma non solo: ravvisando una chiara colpa nella proposizione di un’impugnazione evidentemente destinata al fallimento, li ha anche condannati a versare una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare ricorsi pretestuosi che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione, quindi, non solo chiude il caso per gli imputati, ma serve anche da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione specifici, pertinenti e fondati su critiche concrete alla decisione contestata.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato “generico”?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a enunciare principi di diritto o a criticare la sentenza in modo astratto, senza correlare le censure in modo specifico e puntuale alle ragioni della decisione impugnata e ai fatti del caso.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e, se si ravvisa una colpa nell’averlo proposto, anche al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche a uno degli imputati?
La Corte ha negato le attenuanti generiche basandosi sui numerosi precedenti penali dell’imputato e sulla sua condotta negativa successiva ai reati, elementi che il giudice può valutare discrezionalmente ai sensi dell’art. 133 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33213 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33213 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 24/03/1990 NOME COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il 02/10/1985
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME e NOME ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che, in parziale riforma del sentenza di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli imputati per i delitti di furto a loro contestati ai capi 4) e 8) per mancanza di querela, confermandone resto la condanna per i più delitti di furto aggravato (consumati e tentati) e rideterminat trattamento sanzionatorio;
considerato che l’unico motivo di impugnazione di NOME COGNOME che adduce la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pe – è del tutto generico, poiché riporta principi giurisprudenziali senza correlarli effettivamen caso di specie;
considerato che l’unico motivo di ricorso di NOME – che assume il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato e generico in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi, rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. che ha considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME Rv. 271269 – 01), richiamando in particolare i numerosi precedenti dell’imputato e negativa condotta successivamente ai reati;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazio (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, R 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/07/2025.