Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una sentenza di condanna. È necessario formulare critiche precise e puntuali, che si confrontino direttamente con le argomentazioni del giudice precedente. In caso contrario, il rischio concreto è quello di un ricorso inammissibile, come dimostra una recente ordinanza della Suprema Corte.
Il Caso in Esame: un’Impugnazione contro una Condanna per Evasione
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di un imputato per il reato previsto dall’art. 385 del codice penale (evasione). L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due principali argomenti:
1. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. Una critica generica al trattamento sanzionatorio applicato.
In sostanza, il ricorrente lamentava una pena eccessiva e la mancata considerazione di elementi che, a suo dire, avrebbero dovuto portare a una sanzione più mite.
La Valutazione del ricorso inammissibile da parte della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati con estrema severità. I giudici hanno stabilito che le doglianze presentate erano “intrinsecamente generiche” e “aspecifiche”. Questo linguaggio tecnico indica che l’atto di impugnazione non era adeguatamente strutturato per poter essere esaminato nel merito.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica della decisione impugnata. Non basta limitarsi a riproporre le stesse richieste già respinte in appello o a contestare genericamente la valutazione del giudice. È indispensabile, invece, individuare con precisione i presunti errori logici o giuridici presenti nella motivazione della sentenza e dimostrare perché tali errori avrebbero viziato la decisione.
Nel caso specifico, il ricorso non si confrontava con le ragioni per cui la Corte d’Appello aveva deciso di non concedere le attenuanti generiche e di confermare la pena. Era, di fatto, una lamentela astratta, priva di un reale dialogo critico con il provvedimento impugnato. Per questa ragione, la Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze economiche dirette per il ricorrente. Oltre a vedere la sua condanna diventare definitiva, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’impugnazione non è un’ulteriore occasione per un riesame completo del processo, ma uno strumento per correggere errori specifici. Chi intende presentare ricorso deve quindi curare con la massima attenzione la redazione dei motivi, assicurandosi che siano dettagliati, pertinenti e che attacchino in modo mirato le fondamenta logico-giuridiche della sentenza che si intende contestare. In assenza di questi requisiti, l’esito più probabile è una declaratoria di inammissibilità, con annessa condanna alle spese.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi proposti sono intrinsecamente generici e aspecifici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, ovvero quando non si confrontano criticamente con le ragioni della decisione precedente.
Quali erano i motivi specifici del ricorso in questo caso?
I motivi del ricorso erano relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e a una critica generica del trattamento sanzionatorio applicato all’imputato.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33028 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33028 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN MARCO IN LAMIS il 27/02/1967
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 9644/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod. p Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuan generiche e al trattamento sanzionatorio;
Ritenuti i motivi inammissibili perché intrinsecamente generici, oltre che aspecifici ris alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025.