Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Un ricorso inammissibile non è solo un’opportunità persa, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: i motivi di ricorso non possono essere una semplice riproposizione di argomentazioni già vagliate, né possono essere formulati in modo generico. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la specificità è la chiave per superare il vaglio di ammissibilità.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, previsti dagli articoli 337 e 582 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, ma ha sollevato una sola doglianza, concentrata esclusivamente sulla ‘dosimetria della pena’, ovvero sulla quantificazione della sanzione inflitta dai giudici di merito.
L’Analisi della Corte: I Criteri per un Ricorso Ammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il motivo di ricorso e lo ha ritenuto palesemente infondato, dichiarando di conseguenza l’intero ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi strettamente connessi tra loro: la natura riproduttiva delle censure e la loro genericità oggettiva.
Il Principio di Specificità del Ricorso
Il primo punto critico evidenziato dalla Corte è che le argomentazioni presentate nel ricorso erano una mera riproduzione di quelle già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici dei precedenti gradi di giudizio. In secondo luogo, e come diretta conseguenza, il motivo è stato considerato ‘obiettivamente generico’. Questo significa che il ricorrente non si è confrontato specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Non basta dissentire dalla decisione; è necessario spiegare in modo preciso e puntuale perché la motivazione del giudice d’appello sarebbe errata, illogica o contraddittoria. Un ricorso che non assolve a questo onere di critica specifica è destinato all’inammissibilità.
La Condanna alle Spese e alla Cassa delle Ammende
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Come previsto dalla legge, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma, in questo caso determinata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati che appesantiscono il sistema giudiziario; dall’altro, finanziare progetti per il miglioramento del sistema penitenziario.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono concise ma estremamente chiare. Il rigetto si basa sulla constatazione che il ricorso non ha superato il livello di una critica generica. Per essere ammissibile, un ricorso in Cassazione deve instaurare un dialogo critico con la sentenza che si intende impugnare, individuandone i presunti vizi logici o giuridici in modo specifico. La semplice riproposizione di argomenti già noti e valutati, senza un’analisi critica della decisione di secondo grado, rende l’impugnazione inutile e, quindi, inammissibile. La Corte, pertanto, non entra nel merito della questione (la dosimetria della pena), ma si ferma a una valutazione preliminare sulla validità stessa del ricorso.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un importante monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. La redazione di un ricorso non è un atto formale da prendere alla leggera. È indispensabile un’analisi approfondita della sentenza impugnata e la formulazione di motivi di critica specifici, pertinenti e non meramente ripetitivi. In assenza di questi requisiti, il rischio di veder dichiarato il proprio ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento di spese e sanzioni, è estremamente elevato. La giustizia, specialmente nel suo grado più alto, richiede precisione e concretezza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano, da un lato, una semplice riproposizione di censure già valutate dai giudici di merito e, dall’altro, oggettivamente generici, in quanto non si confrontavano criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, nel caso specifico tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che le ragioni addotte non sono specifiche e non criticano puntualmente le argomentazioni della sentenza che si sta impugnando, limitandosi a enunciazioni vaghe o alla ripetizione di argomenti già esposti senza spiegare perché il ragionamento del giudice precedente sarebbe errato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33006 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33006 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANT’AGATA COGNOME il 17/02/2001
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 9193/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli art. 337-58 pen.);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla dosimetria della pena;
Ritenuto il motivo inammissibile perchè, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, obiettivamente generico risp alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2025.