Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi di Appello Generici
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti formali e sostanziali molto stringenti. Un ricorso inammissibile è un atto che non supera questo vaglio preliminare, con conseguenze significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quando un ricorso viene respinto perché ritenuto generico e ripetitivo, senza confrontarsi criticamente con la decisione impugnata.
Il Contesto del Caso: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 341 bis del codice penale. L’imputata, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando il giudizio sulla sua responsabilità penale. Il suo obiettivo era ottenere un annullamento della condanna, ma l’esito è stato ben diverso.
L’analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati dalla difesa e li ha rapidamente liquidati, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno individuato due vizi fondamentali che hanno minato alla base l’intero atto di impugnazione:
La Ripetitività delle Censure
Il primo problema rilevato è che il ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni e censure che erano già state presentate e adeguatamente valutate dai giudici dei precedenti gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello). In sostanza, la difesa non ha introdotto nuovi profili di illegittimità, ma ha semplicemente ripetuto una linea difensiva già respinta.
La Genericità dell’Appello
Il secondo, e forse più grave, difetto era la genericità del motivo. Il ricorso, secondo la Corte, era ‘obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta’. Questo significa che l’atto non entrava nel merito delle argomentazioni logico-giuridiche sviluppate dalla Corte d’Appello per giungere alla condanna, ma si limitava a una critica astratta e superficiale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione sottolineando che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e puntuale al provvedimento che si contesta. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso o riproporre questioni già risolte. È necessario, invece, individuare con precisione gli errori (di diritto o di motivazione) che avrebbero viziato la sentenza e spiegare perché le ragioni dei giudici di merito sarebbero errate. Mancando questo confronto critico, il ricorso perde la sua funzione e viene considerato inammissibile. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata la condanna della ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver promosso un’impugnazione inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione non è una mera riproposizione delle proprie tesi. Chi intende contestare una sentenza deve studiarne a fondo le motivazioni e costruire un atto di appello che ne smonti, punto per punto, l’impianto argomentativo. Un ricorso ‘fotocopia’ o generico è destinato a un esito negativo e comporta un ulteriore aggravio di spese per l’assistito. Per gli avvocati, ciò significa la necessità di un lavoro di analisi critica approfondito, essenziale per superare il severo vaglio di ammissibilità della Corte di Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché è stato ritenuto meramente riproduttivo di censure già valutate e respinte dai giudici di merito ed era oggettivamente generico, in quanto non si confrontava in modo specifico e critico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per la ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo non articola una critica specifica e puntuale contro le argomentazioni della sentenza che si sta impugnando, ma si limita a contestazioni astratte o a ripetere argomenti già esposti, senza un reale confronto con la decisione del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32999 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32999 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a POLLENA TROCCHIA il 14/12/1988
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 9137/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 341 bis); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità;
Ritenuto il motivo inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivo di censure gi adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, obiettivamente generico rispetto motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 giugno 2025.