Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Quando si presenta un appello, non basta avere ragione nel merito: è fondamentale che l’atto rispetti precisi requisiti formali e sostanziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare da motivi generici e ripetitivi, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: un Appello contro una Condanna per Evasione
Il caso trae origine da una sentenza di condanna della Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione, ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”. Secondo la difesa, la condotta del proprio assistito sarebbe stata talmente lieve da non meritare una sanzione penale.
I Criteri per un Ricorso Ammissibile secondo la Cassazione
La Suprema Corte, tuttavia, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi che ogni avvocato dovrebbe tenere a mente nella redazione di un atto di impugnazione.
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato “meramente riproduttivo” di censure che i giudici di merito avevano già esaminato e respinto. In altre parole, la difesa non ha introdotto nuovi elementi o argomentazioni specifiche contro la decisione d’appello, ma si è limitata a ripetere quanto già sostenuto nei gradi precedenti.
In secondo luogo, e strettamente collegato al primo punto, il motivo è stato ritenuto “obiettivamente generico” rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso efficace deve confrontarsi direttamente con le ragioni esposte dai giudici nel provvedimento che si intende contestare, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche. In questo caso, mancava un vero e proprio dialogo critico con la sentenza d’appello.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già valutate. La funzione del giudizio di legittimità è quella di controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non di riesaminare il merito dei fatti una terza volta. Per questo, i motivi di ricorso devono essere specifici, indicando con precisione le parti della sentenza che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione. Un motivo generico, che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza d’appello, non assolve a questa funzione ed è, pertanto, proceduralmente inaccettabile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità. Comporta conseguenze concrete e onerose. Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede precisione, specificità e un confronto critico con la decisione che si attacca. Limitarsi a ripetere argomenti già respinti, senza articolarli in relazione alla specifica motivazione del giudice precedente, equivale a presentare un atto inefficace, destinato a essere dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze del caso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché è stato ritenuto meramente riproduttivo di censure già valutate nei precedenti gradi di giudizio e oggettivamente generico, in quanto non si confrontava specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”, sostenendo che la sua condotta fosse di minima offensività.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32998 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32998 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 19/10/1988
avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 9133/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod. pe Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibil per particolare tenuità del fatto;
Ritenuto il motivo inammissibile perchè, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, obiettivamente generico risp alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 giugno 2025.