Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire il concetto di ricorso inammissibile, una decisione che impedisce l’esame nel merito di un’impugnazione. La Suprema Corte ha rigettato un ricorso contro una condanna per evasione, bollando i motivi come generici e ripetitivi. Analizziamo questa ordinanza per comprendere quali sono i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze di una sua errata formulazione.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso riguarda un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. Non accettando la sentenza, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, contestando sia il giudizio sulla sua responsabilità penale sia la quantificazione della pena inflitta (la cosiddetta dosimetria della pena).
L’obiettivo del ricorrente era ottenere un annullamento della condanna o, in subordine, una riduzione della sanzione. Tuttavia, il suo tentativo di far riesaminare il caso si è scontrato con un ostacolo procedurale insormontabile: l’inammissibilità dei motivi presentati.
La Valutazione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una motivazione concisa ma estremamente chiara, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini non sono entrati nel merito della colpevolezza o della correttezza della pena, poiché hanno ritenuto che l’atto di impugnazione mancasse dei requisiti minimi per essere esaminato.
La decisione si è basata su due rilievi fondamentali:
1. Ripetitività delle Censure: I motivi del ricorso erano una mera riproduzione di argomentazioni già presentate e adeguatamente valutate dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
2. Genericità Oggettiva: Le critiche mosse alla sentenza d’appello erano formulate in modo generico, senza un confronto specifico e puntuale con le argomentazioni logico-giuridiche contenute nella motivazione della decisione impugnata.
In sostanza, il ricorso non ha adempiuto alla sua funzione, che è quella di individuare specifici vizi della sentenza e non di sollecitare una nuova e generica rivalutazione dei fatti.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha spiegato che un ricorso, per essere ammissibile, deve essere ‘autosufficiente’ e specifico. Non è sufficiente riproporre le stesse difese già respinte in appello. È necessario, invece, criticare la sentenza impugnata dimostrando perché le sue motivazioni sarebbero errate, illogiche o in contrasto con la legge. Un ricorso che si limita a esprimere un generico dissenso, senza ‘dialogare’ criticamente con la decisione del giudice precedente, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Questa pronuncia ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove, ma verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Un ricorso che ignora questa distinzione è, per sua natura, inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna emessa dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile.
Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore tecnico e argomentativo. La presentazione di un ricorso inammissibile non solo non produce alcun risultato utile per il cliente, ma comporta anche ulteriori costi, evidenziando l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente e scrupolosa.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano, da un lato, una semplice riproposizione di censure già valutate dai giudici di merito e, dall’altro, erano formulati in modo oggettivamente generico, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che le critiche mosse alla sentenza non sono specifiche e dettagliate, ma si limitano a contestazioni vaghe che non individuano con precisione i presunti errori logici o giuridici contenuti nella motivazione del provvedimento che si intende impugnare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32994 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32994 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOMENOME nato a QUALIANO il 24/01/1946
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 9093/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art.385 cod. pen Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e alla dosimetria del Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, obiettivamente generici rispett motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 giugno 2025.