Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici d’Appello
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi opportune. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre uno spunto fondamentale su un errore procedurale che può costare caro: la presentazione di un ricorso inammissibile. Quando un’impugnazione è considerata generica o meramente ripetitiva, la Corte non entra nemmeno nel merito della questione, respingendola con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire i requisiti essenziali di un ricorso efficace.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un soggetto condannato dalla Corte di Appello di Genova per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del Codice Penale. L’imputato, non accettando la sentenza di condanna, ha deciso di tentare l’ultima via legale possibile, appellandosi alla Suprema Corte per ottenere l’annullamento della decisione.
Il ricorso si concentrava sui motivi legati al giudizio di responsabilità, cercando di smontare le basi della condanna emessa in secondo grado. Tuttavia, come vedremo, la forma e la sostanza dell’impugnazione non hanno superato il vaglio preliminare della Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiarissima ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia ritenuto giuste o sbagliate le argomentazioni nel merito, ma semplicemente che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. I giudici hanno individuato due vizi fondamentali nell’atto di impugnazione.
La Ripetitività dei Motivi
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato ‘meramente riproduttivo’ di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). In altre parole, la difesa non ha introdotto nuovi e specifici punti di critica alla sentenza d’appello, ma si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. Questo approccio non è consentito in Cassazione, il cui ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge.
La Genericità dell’Impugnazione
In secondo luogo, e strettamente connesso al primo punto, il ricorso è stato ritenuto ‘obiettivamente generico’. Non basta elencare dei motivi di dissenso; è necessario che questi si confrontino in modo specifico e puntuale con la motivazione della sentenza che si intende impugnare. Il ricorso in esame, invece, non instaurava un dialogo critico con la decisione della Corte d’Appello, mancando di evidenziare dove e perché i giudici di secondo grado avrebbero commesso un errore di diritto.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si basa su un principio cardine del nostro sistema processuale: l’efficienza e la serietà dell’attività giurisdizionale. Ammettere ricorsi generici o ripetitivi significherebbe appesantire inutilmente il lavoro della Suprema Corte, trasformandola in un terzo grado di merito che non le compete. Un’impugnazione, per essere valida, deve essere uno strumento di critica mirata, capace di individuare con precisione i vizi logici o giuridici di una sentenza. Quando si limita a ripetere doglianze generiche senza un confronto analitico con la decisione impugnata, il ricorso perde la sua funzione e viene, di conseguenza, dichiarato inammissibile. La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende funge da sanzione e da deterrente contro la presentazione di appelli temerari o mal formulati.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque affronti un percorso giudiziario: la forma è sostanza. Un ricorso in Cassazione deve essere redatto con la massima precisione, specificità e pertinenza. Non è una terza occasione per ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla sentenza precedente. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile sottolinea che la giustizia richiede argomentazioni solide e pertinenti, non la semplice riproposizione di tesi già sconfessate. Per gli avvocati, è un monito a costruire atti di impugnazione che siano un vero e proprio dialogo critico con le sentenze, pena l’immediata reiezione e l’addebito di ulteriori costi al proprio assistito.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è meramente riproduttivo di censure già valutate nei gradi di merito, oppure quando è oggettivamente generico e non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza che si sta impugnando.
Qual è la conseguenza di un ricorso inammissibile?
La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente riproduttivo’?
Significa che il motivo si limita a ripetere le stesse argomentazioni e critiche già presentate e respinte dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, senza introdurre elementi di critica specifici e nuovi contro la logica giuridica della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32985 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32985 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 05/10/1987
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 8710/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 385); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità;
Ritenuto il motivo inammissibile perchè, da una parte, meramente riproduttivo di censure gi adeguatamente valutate dai Giudici di merito , e, dall’altra, obiettivamente generico rispetto motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025.