Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici d’Appello
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una sentenza. È necessario formulare censure specifiche, pertinenti e che si confrontino criticamente con le motivazioni del giudice precedente. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio per la genericità e ripetitività dei motivi addotti. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le importanti lezioni che se ne possono trarre.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. Dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello di Bologna, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione.
L’unico motivo di doglianza sollevato era relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ovvero quei fattori che, se riconosciuti dal giudice, possono comportare una diminuzione della pena. Secondo la difesa, i giudici di merito non avevano adeguatamente considerato tali elementi.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto la richiesta senza nemmeno entrare nel merito della questione. Il ricorso è stato infatti dichiarato inammissibile. Questa decisione non significa che le attenuanti non fossero dovute, ma che il modo in cui il ricorso è stato scritto e argomentato non rispettava i requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere esaminato.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici della Suprema Corte hanno basato la loro decisione su due pilastri argomentativi chiari e netti:
1. Ripetitività delle Censure: Il primo punto critico evidenziato è che il motivo di ricorso era ‘meramente riproduttivo’ di censure già presentate e adeguatamente valutate dai giudici dei precedenti gradi di giudizio. In altre parole, l’appellante si è limitato a ripetere le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza aggiungere nuovi elementi critici o evidenziare vizi logici specifici nella motivazione della sentenza impugnata.
2. Genericità Oggettiva: Il secondo e decisivo punto riguarda la genericità del motivo. La Corte ha sottolineato come il ricorso fosse ‘obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta’. Per presentare un ricorso efficace in Cassazione, è indispensabile analizzare punto per punto le ragioni esposte nella sentenza che si contesta e spiegare perché, secondo la difesa, esse siano errate in diritto o viziate da illogicità manifesta. Limitarsi a riaffermare la propria tesi senza demolire quella avversaria rende il ricorso sterile e, come in questo caso, inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame è un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta conseguenze significative: la sentenza diventa definitiva e il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche a versare una somma a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Questo caso dimostra che un ricorso non può essere un semplice atto di dissenso, ma deve configurarsi come una critica strutturata, puntuale e specifica della decisione che si intende contestare. In assenza di tali requisiti, l’accesso al giudizio di legittimità è precluso, con un aggravio di costi per il ricorrente.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano, da un lato, una mera ripetizione di censure già valutate nei precedenti gradi di giudizio e, dall’altro, oggettivamente generici, in quanto non si confrontavano specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa sono le circostanze attenuanti generiche richieste dal ricorrente?
Le circostanze attenuanti generiche sono elementi che il giudice può considerare per diminuire la pena. Nel caso specifico, la richiesta di applicarle è stata formulata in un motivo di ricorso ritenuto troppo generico e ripetitivo per poter essere esaminato nel merito dalla Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32977 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32977 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 02/04/1995
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 8575/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod. pe Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuan generiche;
Ritenuto il motivo inammissibile perchè, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, obiettivamente generico risp alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta (cfr., pag. 2 sentenz impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 giugno 2025.