Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
Presentare un ricorso in Cassazione richiede specificità e rigore. Quando un appello si limita a ripetere argomentazioni già respinte o non affronta le motivazioni della sentenza impugnata, il rischio è una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica, fornendo importanti lezioni per la pratica legale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputata, già condannata in un altro procedimento con sentenza divenuta irrevocabile, aveva presentato ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte d’Appello. Il motivo principale del ricorso era il mancato riconoscimento dell’istituto della “continuazione” tra il reato di evasione oggetto del processo e quelli già giudicati in precedenza. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che tutti i reati facessero parte di un unico disegno criminoso e che, pertanto, la pena avrebbe dovuto essere ricalcolata in modo più favorevole.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti manifestamente infondati, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta (cioè se la continuazione fosse o meno applicabile), ma si ferma a un livello preliminare, giudicando la modalità con cui il ricorso è stato formulato. La conseguenza diretta di tale pronuncia è stata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi fondamentali. In primo luogo, i motivi del ricorso erano considerati meramente riproduttivi di censure che erano già state adeguatamente valutate e respinte dai giudici di merito nei precedenti gradi di giudizio. In pratica, l’atto di appello non introduceva nuovi elementi di critica giuridica, ma si limitava a ripetere le stesse argomentazioni, senza tener conto delle risposte già fornite dalla Corte d’Appello.
In secondo luogo, e in stretta connessione con il primo punto, il ricorso è stato giudicato obiettivamente generico. La genericità derivava dal fatto che le doglianze non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica puntuale e argomentata delle ragioni che hanno portato il giudice precedente a decidere in un certo modo. Limitarsi a riproporre la propria tesi senza smontare quella avversaria rende l’impugnazione inefficace e, come in questo caso, inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: l’onere della specificità dei motivi di impugnazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario articolare le ragioni del dissenso in modo preciso, pertinente e critico rispetto alla decisione che si intende contestare. Un ricorso inammissibile non solo preclude la possibilità di vedere esaminata la propria istanza nel merito, ma comporta anche significative conseguenze economiche. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di redigere atti di impugnazione che siano dialoganti con la sentenza precedente, evitando formule generiche o ripetitive che sono destinate a essere respinte in via preliminare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano, da un lato, una mera riproduzione di censure già valutate dai giudici di merito e, dall’altro, obiettivamente generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa chiedeva la ricorrente con il suo appello?
La ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione tra il reato di evasione per cui era stata condannata e altri reati già giudicati in un separato procedimento con sentenza definitiva.
Quali sono state le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32973 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32973 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato a ERICE il 12/11/1984
avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato
avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 8550/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento della continuazione t reato oggetto del processo e quelli già giudicati in altro procedimento definito con sente divenuta irrevocabile;
Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, meramente riproduttivi di censure adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, obiettivamente generici rispett motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 giugno 2025.