Ricorso Inammissibile: Perché la Genericità Porta alla Condanna alle Spese
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa precludere la discussione delle proprie ragioni, portando a conseguenze economiche negative. Questo caso, relativo a un reato di evasione, sottolinea l’importanza di formulare motivi di appello specifici e pertinenti.
Il Contesto del Caso: Condanna per Evasione
Il punto di partenza è una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di evasione. L’imputato, ritenuto colpevole, decideva di non arrendersi e di portare la questione davanti alla Suprema Corte di Cassazione. L’obiettivo del suo ricorso non era contestare la colpevolezza in sé, ma ottenere un trattamento sanzionatorio più mite attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’Appello alla Corte di Cassazione: La Richiesta delle Attenuanti
L’unico motivo di ricorso presentato dalla difesa riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si tratta di elementi che, se accolti dal giudice, possono portare a una significativa riduzione della pena. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero valutato adeguatamente alcuni aspetti a favore dell’imputato, meritando quindi una pena inferiore.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è nemmeno entrata nel vivo della questione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile sulla base di due ragioni procedurali fondamentali, che evidenziano errori comuni da evitare nella redazione di un atto di impugnazione.
La Genericità del Motivo di Ricorso
In primo luogo, il motivo è stato ritenuto ‘meramente riproduttivo’ di censure già valutate nei gradi di giudizio precedenti. In pratica, l’avvocato si è limitato a ripresentare le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza aggiungere nuovi elementi di critica o di diritto. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente riproporre le medesime questioni, ma una corte di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge.
La Mancata Confrontazione con la Sentenza Impugnata
In secondo luogo, e strettamente collegato al primo punto, il ricorso è stato giudicato ‘obiettivamente generico’ perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. Una buona impugnazione deve ‘dialogare’ con la decisione che contesta, smontandone punto per punto il ragionamento logico-giuridico. In questo caso, il ricorrente non ha spiegato perché le argomentazioni della Corte d’Appello a sostegno del diniego delle attenuanti fossero errate. Questa mancanza di confronto critico rende l’atto inefficace e, come in questo caso, porta a un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. Primo, la condanna al pagamento delle spese processuali. Secondo, il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La decisione ribadisce un principio cruciale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con serietà e competenza tecnica. Un ricorso non può essere una semplice ripetizione di lamentele, ma deve essere un’analisi critica e specifica della decisione che si intende contestare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, da un lato, si limitava a riproporre censure già valutate dai giudici di merito e, dall’altro, era generico e non si confrontava specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo non critica in modo specifico e puntuale il ragionamento logico-giuridico della sentenza che si contesta. Invece di spiegare dove e perché il giudice precedente ha sbagliato, si limita a riaffermare la propria tesi in modo astratto.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare impugnazioni infondate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32957 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32957 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 03/01/1985
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione);
Esaminato il motivo di ricorso, relativi al mancato riconoscimento delle circostanze attenua generiche;
Ritenuto il motivo inammissibile perchè, da una parte, meramente riproduttivo di censure gi adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, obiettivamente generico rispetto motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta (cfr. pag. 3 sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025.