Ricorso inammissibile: la genericità dei motivi costa cara
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente lamentare una presunta ingiustizia. È fondamentale che i motivi del ricorso siano specifici, pertinenti e che si confrontino punto per punto con la motivazione del giudice precedente. In caso contrario, il rischio è quello di vedersi dichiarare un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di un’ulteriore sanzione. È quanto accaduto in una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha respinto l’appello di un imputato condannato per oltraggio a pubblico ufficiale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un soggetto per il reato previsto dall’art. 341 bis del codice penale. L’imputato, ritenendo la pena inflitta eccessiva, ha deciso di ricorrere in Cassazione. L’unico motivo di appello verteva sul trattamento sanzionatorio e sulla corretta dosimetria della pena, sostenendo in sostanza che i giudici di merito avessero sbagliato nel quantificare la sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione e la motivazione del ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La ragione di questa decisione non risiede nel merito della questione (ovvero se la pena fosse giusta o meno), ma in un vizio procedurale fondamentale: la genericità dei motivi di appello.
Secondo gli Ermellini, il ricorrente non ha adeguatamente contestato le argomentazioni delle sentenze precedenti. L’appello si è limitato a formulare critiche astratte senza entrare nel dettaglio del ragionamento seguito prima dal Tribunale e poi dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni
La Corte ha evidenziato due punti cruciali per motivare la sua decisione:
1. Mancato Confronto con le Sentenze Precedenti: Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché non si confrontava con la motivazione delle sentenze dei Giudici di merito. Da queste emergeva chiaramente che il Tribunale non aveva mai dichiarato di voler applicare il minimo della pena previsto dalla legge. L’assunto del ricorrente era, quindi, basato su un presupposto errato.
2. Motivazione Puntuale della Corte d’Appello: La Corte di Cassazione ha inoltre sottolineato come la Corte d’Appello avesse, al contrario, motivato in modo puntuale e dettagliato la ragione della pena inflitta in concreto. L’appello del ricorrente ignorava completamente questa parte della sentenza, limitandosi a riproporre doglianze generiche.
In sostanza, un ricorso per essere ammissibile deve ‘dialogare’ con la sentenza che impugna, smontandone le argomentazioni punto per punto. Un appello che si limita a ripetere le proprie tesi senza affrontare le ragioni del giudice è destinato a essere respinto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Chi intende ricorrere contro una sentenza deve redigere un atto che critichi in modo mirato e argomentato la decisione impugnata. Presentare un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche negative. Nel caso di specie, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Una lezione importante sull’importanza della tecnica e del rigore nella redazione degli atti giudiziari.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano generici e non si confrontavano specificamente con le argomentazioni contenute nelle sentenze dei giudici di merito, i quali avevano puntualmente motivato la quantificazione della pena.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
L’appello contestava la colpevolezza dell’imputato o la pena?
Dal testo dell’ordinanza si evince che l’appello era limitato esclusivamente al ‘trattamento sanzionatorio e alla corretta dosimetria della pena’, quindi contestava solo la quantificazione della sanzione e non la dichiarazione di colpevolezza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32953 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32953 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 15/01/1988
avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 8317/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 341 bis cod. Esaminato il motivo GLYPH di ricorso, relativo al GLYPH trattamento sanzionatorio e alla corretta dosimetria della pena;
Ritenuto il motivo inammissibile perché non si confronta con la motivazione delle sentenz dei Giudici di merito da cui si evince, diversamente dagli assunti difensivi, da una parte, Tribunale non ha mai esplicitato l’intenzione di fissare la pena base in quella prevista dal mi edittale, e, dall’altra , come la Corte abbia puntualmente motivato quanto alla pena in conc inflitta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 giugno 2025.