Ricorso Inammissibile: La Sorte di un Appello con Motivi Generici
Nel processo penale, presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è un diritto fondamentale, ma deve rispettare precise regole. Una di queste è la specificità dei motivi: non basta un generico dissenso, ma è necessario contestare punto per punto le argomentazioni della sentenza impugnata. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda le conseguenze di un appello vago, dichiarato ricorso inammissibile con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una condanna in primo grado per i reati di violazione della legge sulle armi e ricettazione. L’imputato, dopo aver ottenuto una riduzione della pena in secondo grado dalla Corte di Appello di Bari, decideva di ricorrere alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella sentenza d’appello.
L’Appello e le Doglianze del Ricorrente
L’imputato, attraverso il suo difensore, ha basato il proprio ricorso su due principali doglianze:
1. Mancanza di motivazione sulla congruità della pena: si contestava che i giudici d’appello non avessero adeguatamente spiegato perché la pena inflitta, seppur ridotta, fosse giusta e proporzionata.
2. Mancato riconoscimento della continuazione: si lamentava che la Corte non avesse riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati contestati, un istituto che avrebbe potuto portare a un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Tuttavia, come evidenziato dalla Cassazione, queste lamentele sono state formulate in modo del tutto generico.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Questa decisione comporta non solo l’impossibilità di esaminare nel merito le questioni sollevate, ma anche conseguenze economiche dirette per il ricorrente. Infatti, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione
La chiave della decisione risiede nel principio della specificità dei motivi di ricorso. I giudici supremi hanno osservato che il ricorrente non si è confrontato in modo specifico con le ragioni esposte dalla Corte d’Appello. Invece di analizzare e criticare le argomentazioni della sentenza di secondo grado, si è limitato a sostenere, in modo generico, l’assenza di un’adeguata motivazione.
La Corte ha sottolineato che un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi o una lamentela astratta. Deve, al contrario, attaccare il ragionamento logico-giuridico del giudice del precedente grado, evidenziandone le presunte falle, contraddizioni o violazioni di legge. Nel caso di specie, il ricorrente non ha tenuto conto delle argomentazioni già svolte dalla Corte territoriale, rendendo il suo appello privo della necessaria concretezza e pertinenza. La mancanza di elementi per escludere la colpa nella proposizione di un ricorso palesemente infondato ha poi giustificato l’ulteriore condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: per avere successo, un’impugnazione deve essere mirata e specifica. Limitarsi a denunciare una generica ‘mancanza di motivazione’ senza entrare nel dettaglio delle argomentazioni della sentenza impugnata equivale a presentare un atto destinato al fallimento. La decisione serve da monito: un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche un aggravio di spese per chi lo propone. È quindi cruciale che l’atto di impugnazione sia redatto con la massima cura, analizzando criticamente la decisione che si intende contestare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate sono state ritenute manifestamente infondate e formulate in modo del tutto generico. Il ricorrente non ha contestato specificamente il ragionamento fornito dalla Corte di Appello nella sua decisione.
Quali erano le principali lamentele (doglianze) del ricorrente?
Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione nella sentenza della Corte d’Appello, in particolare riguardo alla congruità della pena inflitta e al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, poiché non sono emersi elementi per escludere la sua colpa nel presentare un ricorso palesemente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 568 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 568 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 18/11/1977
avverso la sentenza del 14/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato;
Premesso che il ricorrente lamenta il vizio di motivazione della sentenza della Corte di appello di Bari, con la quale era stata ridotta la pena inflittagli in pri grado, confermando il giudizio di penale responsabilità per i reati contestati (violazione legge armi e ricettazione);
Considerato che con le sue doglianze il ricorrente non si confronta in modo specifico con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, limitandosi sostenere in modo del tutto generico la mancanza di un motivato giudizio sulla congruità della pena ed il riconoscimento della continuazione, senza tenere conto delle argomentazioni svolte al riguardo dalla Corte distrettuale;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 dicembre 2023.