Ricorso inammissibile per genericità: l’analisi della Cassazione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia percepita. È fondamentale che le argomentazioni siano specifiche e si confrontino direttamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda l’importanza di questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio per la sua genericità. L’analisi di questa ordinanza offre spunti preziosi sulla corretta redazione degli atti di impugnazione, specialmente quando si discute di sanzioni sostitutive.
I fatti del caso e l’oggetto del ricorso
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il punto centrale delle doglianze non riguardava la colpevolezza, bensì la mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Secondo la difesa, i giudici di merito avevano errato nel negare questa misura alternativa alla detenzione.
La decisione della Corte: il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 11 ottobre 2024, ha respinto le argomentazioni della difesa senza entrare nel merito della questione. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la richiesta del ricorrente fosse infondata in assoluto, ma che il modo in cui è stata presentata non rispettava i requisiti procedurali richiesti dalla legge. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni: la mancanza di specificità del ricorso
La Corte ha basato la sua decisione su un punto cruciale: la mancanza di specificità dei motivi di ricorso. Secondo i giudici supremi, le argomentazioni presentate dalla difesa non si confrontavano in modo puntuale con le motivazioni addotte dalla Corte d’Appello per negare il lavoro di pubblica utilità. I motivi risultavano “meramente riproduttivi” delle istanze già presentate nei precedenti gradi di giudizio e non criticavano specificamente la logica seguita dai giudici del merito. In pratica, l’atto di ricorso si limitava a ripetere le stesse richieste senza spiegare perché la decisione impugnata fosse errata alla luce dei criteri che essa stessa aveva esposto.
Conclusioni: l’importanza di un’impugnazione mirata
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un’impugnazione, per essere efficace, deve essere specifica. Non è sufficiente riproporre le medesime argomentazioni, ma è necessario “dialogare” con la sentenza che si contesta, smontandone il ragionamento giuridico punto per punto. Un ricorso inammissibile perché generico non solo impedisce al giudice di esaminare la questione nel merito, ma comporta anche significative conseguenze economiche per l’imputato. La decisione sottolinea, quindi, la necessità di una difesa tecnica attenta e precisa, capace di formulare critiche pertinenti e circostanziate contro i provvedimenti giudiziari.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le doglianze relative alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non si confrontavano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito, risultando meramente riproduttive e prive del requisito della specificità.
Cosa significa che i motivi di ricorso erano “meramente riproduttivi”?
Significa che il ricorrente si è limitato a ripetere le stesse argomentazioni e richieste già presentate nei precedenti gradi di giudizio, senza contestare in modo specifico e critico le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello che intendeva impugnare.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44671 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44671 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 24/03/1969
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 18973/24 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze relative alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati giudici del merito e risultano pertanto meramente riproduttive nonché prive del requisito dell specificità (v. pag. 7);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2024