Ricorso inammissibile: la Cassazione conferma la condanna per motivi generici
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rispetto di precise regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la forma e la sostanza di un atto di impugnazione siano cruciali. In questo caso, un ricorso inammissibile ha portato alla conferma di una condanna e a ulteriori sanzioni per il ricorrente, evidenziando l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti. Analizziamo insieme la vicenda e i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. Dopo la sentenza di primo grado, il caso era approdato davanti alla Corte d’Appello di Bologna, la quale aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato con una sentenza emessa il 9 gennaio 2024.
Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio, nel tentativo di ribaltare la decisione. Il ricorso si basava su una serie di doglianze volte a contestare l’affermazione di responsabilità.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 11 ottobre 2024, ha messo la parola fine alla controversia, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente: la valutazione della correttezza formale e sostanziale dell’atto di impugnazione.
Secondo i giudici supremi, le critiche mosse dal ricorrente erano del tutto generiche. Invece di confrontarsi specificamente con le argomentazioni logiche e puntuali della Corte d’Appello, il ricorso si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio. La Corte territoriale, infatti, aveva già adeguatamente vagliato i fatti e le prove, concludendo per la sussistenza di tutti gli elementi richiesti dalla norma incriminatrice per configurare il reato.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nel principio secondo cui il ricorso non può essere una mera riproposizione di argomenti già trattati. Per essere ammissibile, un’impugnazione deve contenere una critica specifica e circostanziata del provvedimento che si contesta. Deve, in altre parole, ‘dialogare’ con la sentenza di secondo grado, evidenziandone gli eventuali errori logici o giuridici in modo puntuale.
Nel caso di specie, la difesa non ha superato questa soglia. Le doglianze sono state definite come ‘mere enunciazioni riproduttive’, prive di un reale confronto con l’apparato argomentativo della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva sottolineato la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice, e il ricorso non è riuscito a scalfire la coerenza e la logicità di tale valutazione. La genericità dei motivi, quindi, ha impedito alla Cassazione di procedere a un esame di merito, portando inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche di questa pronuncia sono significative per il ricorrente. La dichiarazione di inammissibilità non solo rende definitiva la condanna penale, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’onere di specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente dissentire da una sentenza; è necessario articolare critiche mirate che mettano in luce vizi concreti del provvedimento impugnato. Un ricorso generico è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile, con aggravio di spese per chi lo propone. Per i professionisti del diritto, è un monito a redigere atti di impugnazione che siano non solo formalmente corretti, ma anche sostanzialmente capaci di incrinare il ragionamento del giudice del grado precedente.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’ dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte non esamina il caso nel merito (cioè non valuta se la persona sia colpevole o innocente), perché il ricorso presentato manca dei requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. La sentenza precedente diventa così definitiva.
Perché il ricorso in questa vicenda è stato considerato ‘generico’?
È stato ritenuto generico perché si limitava a ripetere le stesse critiche già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare in modo specifico e puntuale le motivazioni contenute nella sentenza di secondo grado.
Quali sono state le conseguenze per la persona che ha presentato il ricorso?
Oltre a vedere la propria condanna diventare definitiva, la persona è stata condannata a pagare le spese del processo e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44665 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44665 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 18/02/1989
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 18959/24 Casino
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337 cod. pen.
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merit adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice (v. pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11/10/2024