Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Motivi Generici
Quando si presenta un appello contro una sentenza, è fondamentale che le motivazioni siano specifiche, dettagliate e legalmente pertinenti. Un’impugnazione vaga o generica rischia di essere classificata come ricorso inammissibile, con conseguenze non solo procedurali ma anche economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando i rigorosi criteri che governano l’accesso al giudizio di legittimità.
Il Percorso Giudiziario del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bari, che aveva condannato un imputato per un reato di resistenza. Non accettando la decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, il massimo organo della giustizia italiana, chiedendo l’annullamento della condanna. Il suo obiettivo era ottenere un riesame della propria posizione, contestando la valutazione dei fatti e la responsabilità attribuitagli dai giudici di merito.
La Decisione della Suprema Corte: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza secca e decisa: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione significa che i giudici non sono nemmeno entrati nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, fermandosi a una valutazione preliminare della sua ammissibilità. La Corte ha stabilito che i motivi addotti erano privi dei requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità non è stata priva di costi. La Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario senza avere reali possibilità di accoglimento.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali: la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi del ricorso. I giudici hanno osservato che la Corte d’Appello aveva già argomentato in modo adeguato e completo sia sulla responsabilità penale dell’imputato, analizzandone anche l’elemento psicologico, sia sulla non applicabilità del principio di non particolare tenuità del fatto. Inoltre, la pena inflitta era già stata fissata al minimo edittale, ovvero la sanzione più bassa prevista dalla legge per quel reato.
Il ricorrente, secondo la Cassazione, non ha saputo contrapporre a questa solida motivazione delle critiche specifiche e puntuali, limitandosi a contestazioni generiche che non individuavano precisi errori di diritto nella sentenza impugnata. La Corte ha inoltre richiamato un principio consolidato, citando la sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000, secondo cui chi propone un ricorso inammissibile lo fa per propria colpa, giustificando così l’imposizione di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale del nostro ordinamento processuale: il diritto di impugnazione non può essere esercitato in modo superficiale. Un ricorso in Cassazione deve essere uno strumento tecnico, mirato a evidenziare vizi di legittimità specifici della sentenza di secondo grado, e non un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sui fatti. La decisione serve da monito: un ricorso inammissibile non solo non porterà al risultato sperato, ma comporterà anche un esborso economico significativo. È quindi essenziale affidarsi a una difesa tecnica competente che valuti attentamente le reali possibilità di successo prima di intraprendere la via del ricorso per cassazione.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati giudicati generici e manifestamente infondati, ovvero privi di critiche specifiche e legalmente pertinenti contro la sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze finanziarie per la persona che ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso senza fondate ragioni.
La Corte di Cassazione ha riesaminato la colpevolezza dell’imputato?
No, la Corte di Cassazione non ha riesaminato i fatti o la colpevolezza. Ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse già motivato in modo adeguato e logico su questi punti e che il ricorso non avesse evidenziato alcun errore di diritto che giustificasse un annullamento della sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44545 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44545 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 05/07/1981
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e manifestamente infondato atteso che la Corte ha adeguatamente argomentato sia in ordine alla responsabilità dell’imputato, anche dal punto di vista psicologico, ed alla non tenuità del fatto commesso ((s veda pagina 3 della sentenza in cui è compiutamente descritta la condotta di resistenza ascritta al ricorrente) sia sul trattamento sanzionatorio, determinato, peraltro, in misura pari al mini edittale;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1’11 ottobre 2024.