Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i requisiti di specificità
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia. È fondamentale che i motivi siano specifici, critici e non una semplice ripetizione di quanto già detto. Un recente provvedimento della Suprema Corte illustra perfettamente le conseguenze di un ricorso inammissibile, fornendo indicazioni preziose sulla corretta redazione degli atti di impugnazione.
Il caso in esame: dal delitto di rapina al giudizio di legittimità
Il caso nasce da una condanna per il delitto di rapina, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnato alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza:
1. Una presunta violazione di legge riguardo alla sua responsabilità penale, contestando in particolare l’idoneità della minaccia utilizzata per configurare il reato di rapina.
2. La mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito di queste contestazioni, dichiarando il ricorso interamente inammissibile.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha respinto l’impugnazione senza analizzare il fondo delle questioni sollevate. La decisione si basa su un’analisi preliminare dei requisiti formali e sostanziali che ogni ricorso deve possedere per poter essere esaminato. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a questa conclusione.
Le motivazioni
Il provvedimento della Corte si sofferma distintamente sui due motivi presentati dalla difesa.
Il primo motivo, relativo alla configurabilità del reato di rapina, è stato giudicato inammissibile perché si risolveva in una “pedissequa reiterazione” di argomenti già esposti e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. Secondo gli Ermellini, un motivo di ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse questioni, ma deve contenere una critica argomentata e specifica rivolta proprio alla sentenza impugnata, evidenziandone gli errori logici o giuridici. In questo caso, i motivi erano solo “apparenti”, privi di quella specificità necessaria per superare il vaglio di ammissibilità.
Anche il secondo motivo, riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto “manifestamente infondato”. La Corte ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: il giudice di merito, nel negare le attenuanti, non è obbligato a prendere in esame e a confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la valutazione, implicitamente superando tutti gli altri. La decisione della Corte d’Appello era, secondo la Cassazione, logica e priva di vizi evidenti, rendendo la contestazione infondata.
Le conclusioni
La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna diventa definitiva e non più impugnabile. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza sottolinea un insegnamento fondamentale per la pratica legale: l’appello in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, dove si controlla la corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti. Per questo, ogni motivo di ricorso deve essere redatto con estremo rigore, specificità e capacità critica, evitando di riproporre argomenti già vagliati e respinti.
Perché il primo motivo di ricorso è stato considerato inammissibile?
È stato ritenuto inammissibile perché consisteva in una semplice ripetizione dei motivi già presentati e respinti nel giudizio d’appello. Mancava di una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, risultando così non specifico ma solo apparente.
Come ha giustificato la Corte il rigetto della richiesta di attenuanti generiche?
La Corte ha stabilito che il motivo era manifestamente infondato, poiché il giudice di merito non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che la motivazione si basi sugli elementi ritenuti decisivi, e in questo caso la motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata logica e priva di vizi.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44195 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44195 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di rapina lamentando, in particolare, l’inidoneità della minaccia, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 2-3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.