Ricorso inammissibile: la Cassazione fa chiarezza sulla specificità dell’appello
Quando si presenta un ricorso contro una sentenza di condanna, non basta semplicemente esprimere il proprio dissenso. È necessario che l’atto di impugnazione sia formulato in modo specifico, dettagliato e pertinente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché privo della necessaria correlazione con le motivazioni della decisione impugnata. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze di una sua formulazione generica.
I fatti del caso
Due soggetti venivano condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di truffa, previsto dall’articolo 640 del codice penale. Ritenendo ingiusta la condanna, entrambi decidevano di presentare ricorso per Cassazione. Il fulcro della loro difesa si basava sulla presunta insussistenza degli “artifici e raggiri”, elementi essenziali perché si possa configurare il reato di truffa. Sostanzialmente, i ricorrenti negavano di aver posto in essere le condotte ingannevoli che, secondo l’accusa, avevano indotto in errore la vittima.
La decisione della Corte e il principio del ricorso inammissibile
La Suprema Corte, analizzati gli atti, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione non è entrata nel merito della questione – cioè se vi fossero o meno gli artifici e i raggiri – ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale. Secondo i giudici, i ricorsi erano affetti da un vizio insanabile: la mancanza di specificità.
I ricorrenti, infatti, si erano limitati a riproporre le loro tesi difensive senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni logiche e giuridiche contenute nella sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva spiegato in modo dettagliato perché le condotte degli imputati integravano gli elementi della truffa. Ignorare tali motivazioni e presentare un ricorso generico equivale a non impugnare validamente il provvedimento. Per questa ragione, il ricorso inammissibile è stato rigettato.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha richiamato un principio consolidato, previsto dall’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Un motivo di ricorso è generico non solo quando è vago e indeterminato, ma anche quando manca una reale correlazione tra le critiche mosse dal ricorrente e le ragioni esposte dal giudice nella sentenza impugnata. In altre parole, l’appellante ha l’onere di “dialogare” con la decisione che contesta, smontandone punto per punto le argomentazioni. Non può limitarsi a una sterile riaffermazione della propria posizione.
Nel caso di specie, la Corte ha osservato come la sentenza d’appello avesse fornito una “logica e non incongrua motivazione” per giustificare la condanna, indicando adeguatamente le ragioni del proprio convincimento e le prove utilizzate. I ricorsi, al contrario, non hanno scalfito questo impianto motivazionale, risultando di fatto astratti e non pertinenti. Questa carenza strutturale ha portato inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni
La decisione in commento è un monito importante per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La redazione di un atto di ricorso richiede precisione, rigore e, soprattutto, un’analisi critica e puntuale della sentenza che si intende contestare. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di ottenere una revisione del giudizio, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, che viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con la condanna al pagamento di tremila euro ciascuno. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di difesa in fase di impugnazione.
Per quale motivo principale la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili a causa della loro mancanza di specificità. I ricorrenti non hanno correlato le loro argomentazioni con le motivazioni della sentenza impugnata, presentando motivi generici che ignoravano le esplicitazioni del giudice di appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso manca di specificità?
Significa che il ricorso non solo è vago o indeterminato, ma soprattutto non si confronta direttamente con le ragioni esposte nella decisione che si sta contestando. L’appellante deve criticare puntualmente la motivazione del giudice, non solo riproporre la propria tesi difensiva.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La dichiarazione di inammissibilità ha impedito l’esame nel merito del loro ricorso, rendendo definitiva la condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44174 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44174 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a CANALE il 07/04/1940 COGNOME NOME nato a POGGIOMARINO il 15/05/1959
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME e COGNOME NOME;
osservato che l’unico motivo del ricorso di NOME COGNOME che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen., lamentando, in particolare, l’insussistenza degli artifici e dei raggiri, è manchevole dell’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (si veda, in particolare pag. 5 ove è descritta la condotta dell’odierna ricorrente che correttamente viene ricondotta al delitto di truffa integrato nei suoi singoli elementi costitutivi), e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità;
considerato che ad analoghe considerazioni è possibile pervenire in ordine a quanto esposto nel ricorso del COGNOME che parimenti deduce l’insussistenza degli artifici e dei raggiri a fronte di una logica e non incongrua motivazione fornita dalla corte di appello che ha adeguatamente indicato le ragioni del suo convincimento e il compendio probatorio utilizzato;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.