Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sulla Genericità dei Motivi
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla necessità di specificità nei ricorsi giudiziari. La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile perché fondato su motivi generici, confermando un principio cardine del nostro sistema processuale: non basta lamentare un vizio, bisogna dimostrarlo con elementi concreti. Questo caso evidenzia come, anche a seguito di un accordo sulla pena in appello, l’accesso alla Suprema Corte richieda censure precise e circostanziate.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per reati in materia di stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) e per reato continuato (art. 81 c.p.). In sede di appello, l’imputato aveva raggiunto un accordo con la Procura Generale, secondo la procedura prevista dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, per la rideterminazione della pena. La Corte d’Appello aveva quindi applicato una pena di due anni, due mesi e venti giorni di reclusione, oltre a 5.000,00 euro di multa.
Nonostante l’accordo, la difesa ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, non per contestare la pena concordata, ma per un presunto vizio di motivazione. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe omesso di spiegare le ragioni per cui non sussistevano le condizioni per una sentenza di proscioglimento immediato, come previsto dall’art. 129 c.p.p.
La Genericità del Ricorso e le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione dei motivi presentati, giudicati privi di specificità e, pertanto, non idonei a innescare un controllo di legittimità.
La Corte ha osservato che le censure del ricorrente erano astratte. La difesa si era limitata a lamentare la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. senza, tuttavia, indicare alcun elemento fattuale concreto che avrebbe dovuto indurre i giudici d’appello a valutare l’esistenza di una possibile causa di non punibilità. In altre parole, non è sufficiente invocare una norma; è necessario fornire alla Corte gli strumenti per comprendere perché quella norma sarebbe stata violata nel caso specifico.
Il motivo è stato quindi considerato non solo generico ma anche non consentito, proprio perché non ancorato a specifici elementi di fatto che potessero mettere in discussione la colpevolezza dell’imputato, già accertata nei gradi di merito e cristallizzata dall’accordo sulla pena.
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio che il controllo di legittimità non può trasformarsi in una terza istanza di giudizio sul merito. La Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non indica precisamente dove e come il giudice di merito avrebbe errato, ma si limita a doglianze generali, è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Le conclusioni che si possono trarre da questa ordinanza sono chiare e di grande rilevanza pratica. La decisione ribadisce che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’elevata precisione tecnica. Qualsiasi censura, specialmente quella relativa a un vizio di motivazione, deve essere supportata da argomentazioni specifiche e riferimenti puntuali agli atti processuali.
L’esito del caso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende, serve da monito: un ricorso temerario o palesemente infondato non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche. La Corte ha infatti ravvisato profili di colpa nella proposizione di un’impugnazione così manifestamente priva dei requisiti di legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché le censure proposte erano prive di specificità e non contenevano alcuna indicazione di elementi fattuali che avrebbero imposto alla Corte una verifica sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Qual è la conseguenza di un ricorso inammissibile per colpa del ricorrente?
La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle Ammende.
È possibile contestare in Cassazione la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. dopo un accordo sulla pena in appello?
Sì, ma solo a condizione che il ricorso non sia generico. Deve indicare in modo specifico e concreto gli elementi fattuali che avrebbero dovuto portare il giudice a dichiarare una causa di proscioglimento, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5924 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5924 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 15/05/1981
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME, condannato per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 all’esito di giudizio abbreviato alla pena di due anni e venti giorni di reclusione e 5.000,00 euro di multa, determinata previo concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., articolando un motivo di ricorso, deduce vizio di motiv riguardo all’omessa indicazione delle ragioni per le quali è stata esclusa la suss condizioni per l’emissione di sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 cod. p
Considerato che il motivo espone doglianze prive di specificità e comunque non cons perché le censure proposte non contengono alcuna indicazione degli elementi fatt avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cau punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore de delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammis
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.