Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i requisiti di specificità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: un’impugnazione, per essere valida, deve essere specifica e non generica. La sentenza in esame ha dichiarato un ricorso inammissibile proprio per questa ragione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo nel dettaglio questa importante decisione.
I fatti alla base della controversia
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un cittadino contro una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. La sentenza di secondo grado aveva confermato la sua responsabilità per i reati previsti dall’art. 707 del codice penale e dall’art. 4 della legge 110/1975. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che lo aveva portato alla condanna.
I requisiti di specificità del ricorso
Il fulcro della decisione della Suprema Corte risiede nell’applicazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In altre parole, non è sufficiente lamentare genericamente l’ingiustizia di una sentenza; è necessario indicare con precisione quali parti della motivazione si contestano e perché, fornendo al giudice superiore gli strumenti per esercitare il proprio potere di controllo, noto come ‘sindacato’.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha ritenuto che l’unico motivo di ricorso presentato fosse “generico per indeterminatezza”. Secondo i giudici, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logicamente corretta, il ricorrente non ha indicato gli elementi specifici alla base della sua censura. Questa mancanza ha impedito alla Corte di individuare i rilievi mossi e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale. Pertanto, il ricorso inammissibile è stata la naturale conseguenza processuale.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è netta e si basa su un consolidato principio procedurale. Un ricorso in Cassazione non può tradursi in una generica richiesta di riesame del merito della vicenda. Deve, invece, essere una critica mirata e argomentata contro specifici vizi logici o giuridici della decisione impugnata. La genericità dell’appello lo rende un atto processualmente inutile, in quanto non mette il giudice in condizione di comprendere il perimetro della doglianza. La declaratoria di inammissibilità serve quindi a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Corte Suprema sia investita di questioni non adeguatamente formulate.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima precisione e specificità. Chi intende contestare una sentenza deve articolare le proprie ragioni in modo chiaro e dettagliato, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile. Le conseguenze non sono solo la mancata valutazione nel merito delle proprie ragioni, ma anche l’obbligo di farsi carico delle spese del procedimento e di versare una somma alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. Non specificava gli elementi concreti e le ragioni di diritto su cui si basava la contestazione alla sentenza impugnata, violando i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘genericità’ di un motivo di ricorso?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando non individua in modo specifico i punti della decisione impugnata che si contestano e le ragioni precise della critica. In pratica, è una lamentela vaga che non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere ed esaminare nel merito la censura.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44156 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44156 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAPACI il 08/05/1967
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4 L. 110/1975, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.