Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici d’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di forma e sostanza. Uno degli errori più comuni, che può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, è la mancanza di specificità dei motivi. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, sottolineando come la semplice riproposizione di argomenti già discussi e respinti non sia sufficiente per ottenere una revisione della decisione di merito. Analizziamo insieme il caso per comprendere le ragioni dietro questa pronuncia e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da due soggetti, condannati in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di ricettazione in concorso (artt. 110 e 648 c.p.). Gli imputati, non accettando la sentenza di condanna, hanno deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, contestando la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità. Il loro obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di appello, sostenendo che le ragioni fornite dai giudici di merito non fossero adeguate a giustificare la loro colpevolezza.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza degli imputati, ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. La conseguenza diretta di tale pronuncia è stata la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un ricorso è inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso. La Corte ha ritenuto che l’unico motivo presentato fosse “generico” e “non specifico”. Ma cosa significa concretamente? I giudici hanno osservato che gli argomenti dei ricorrenti non facevano altro che riproporre le stesse questioni già ampiamente discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello. Nelle motivazioni della sentenza di secondo grado (in particolare alle pagine 4 e 5), tali punti erano stati analizzati e superati.
La Cassazione ha evidenziato una “mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”. In parole semplici, i ricorrenti non hanno attaccato specificamente il ragionamento logico-giuridico della Corte d’Appello, ma si sono limitati a ripetere la loro linea difensiva. Questo comportamento processuale viola il requisito della specificità dei motivi, previsto dall’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che conduce inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non è sufficiente essere in disaccordo con una decisione per ottenere un nuovo esame dalla Corte di Cassazione. È indispensabile che il ricorso sia strutturato come una critica puntuale e specifica alla motivazione della sentenza che si contesta. L’appello deve dimostrare dove e perché il giudice precedente ha sbagliato nel suo ragionamento, non può essere una semplice riedizione del precedente grado di giudizio. La sanzione dell’inammissibilità, con le relative conseguenze economiche, serve proprio a scoraggiare ricorsi dilatori o palesemente infondati, garantendo l’efficienza del sistema giudiziario.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Perché il ricorso in questo caso è stato considerato ‘generico’?
È stato considerato generico perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare in modo specifico e puntuale le motivazioni della sentenza che si intendeva impugnare.
Qual è la norma di riferimento per l’inammissibilità di un ricorso non specifico?
La norma di riferimento è l’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, il quale stabilisce che il ricorso è inammissibile quando mancano i motivi specifici richiesti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44154 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44154 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 06/05/1975
NOME nato a SASSARI il 20/07/1984
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME COGNOME e COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli 110 e 648 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si vedan in particolare le pagine 4,5 della sentenza impugnata) e, pertanto, non specific che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancan di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle post a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma, 12/11/2024