Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di Motivi Generici in Cassazione
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, la precisione e la specificità dei motivi sono fondamentali. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare da doglianze generiche e ripetitive. La Corte ha infatti respinto l’appello di un imputato condannato per detenzione di marijuana ai fini di spaccio, sottolineando l’importanza di presentare argomentazioni nuove e pertinenti, e non una semplice riproposizione di quanto già discusso e rigettato nei gradi di giudizio precedenti.
I Fatti del Caso: Dalla Detenzione all’Appello
Il caso ha origine dalla condanna di un giovane, trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Fin da subito, la difesa aveva sostenuto la tesi dell’uso personale, ma questa linea è stata smentita dalle stesse dichiarazioni dell’imputato. Egli, infatti, aveva ammesso di voler cedere la droga per guadagnare denaro, essendo disoccupato. Questa confessione, unita alle prove raccolte dagli inquirenti, come i messaggi presenti sul suo telefono, aveva convinto i giudici di merito dell’esistenza di un’attività di spaccio.
In appello, il ricorrente aveva sollevato due questioni principali:
1. L’erronea esclusione dell’uso personale della sostanza.
2. Il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, richiesto sulla base delle stesse motivazioni addotte per le attenuanti generiche (l’intenzione di commettere le cessioni in futuro, lo stato di incensuratezza e l’ammissione delle accuse).
La Corte d’Appello aveva respinto entrambe le richieste, confermando la condanna.
La Decisione della Cassazione: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del processo penale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non possono limitarsi a riproporre le stesse questioni già vagliate e motivatamente respinte dal giudice precedente.
Primo Motivo: L’Uso Personale Escluso dalle Ammissioni
La Suprema Corte ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse già adeguatamente spiegato perché la tesi dell’uso personale non fosse credibile. Era stato lo stesso imputato a escludere tale destinazione, dichiarando esplicitamente l’intenzione di vendere la marijuana. A ciò si aggiungevano le circostanze fattuali e i messaggi sul telefono, che confermavano un’attività di traffico illecito. Riproporre tale motivo in Cassazione senza nuovi elementi è stato ritenuto un atto meramente riproduttivo e, quindi, inammissibile.
Secondo Motivo: Il Diniego della Sospensione Condizionale
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello, nel valutare e respingere la richiesta di attenuanti generiche, aveva implicitamente rigettato anche la domanda di sospensione della pena, basata sulle medesime argomentazioni. I giudici di secondo grado avevano ritenuto irrilevanti o inconsistenti gli elementi portati dalla difesa, come la mera intenzione di programmare cessioni future o una confessione parziale che non aveva contribuito a far luce sui canali di rifornimento della droga.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni della Corte si concentrano sulla natura del ricorso. I giudici hanno ritenuto che i motivi dedotti non fossero consentiti dalla legge in sede di legittimità. Essi erano costituiti da ‘doglianze aspecifiche e meramente riproduttive’ di profili di censura già adeguatamente esaminati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. In sostanza, il ricorso non contestava specifici errori di diritto della sentenza d’appello, ma si limitava a riproporre una diversa lettura dei fatti, operazione non permessa in Cassazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Ricorsi
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, è essenziale che i motivi di ricorso siano specifici, critici verso la motivazione della sentenza impugnata e non una semplice ripetizione di argomenti già sconfessati. In assenza di questi requisiti, l’esito più probabile è una declaratoria di inammissibilità, con le conseguenti sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte con motivazioni corrette dalla Corte d’Appello, senza individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata.
Quali elementi hanno portato i giudici a escludere l’uso personale della sostanza stupefacente?
L’uso personale è stato escluso principalmente sulla base delle stesse dichiarazioni dell’imputato, il quale aveva ammesso di voler cedere la droga per guadagnare denaro. Questa ammissione era inoltre supportata da altre circostanze fattuali e dai messaggi trovati sul suo telefono, che confermavano l’esistenza di un traffico illecito.
Per quale motivo non è stata concessa la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale non è stata concessa perché la Corte d’Appello ha implicitamente respinto la richiesta esaminando le attenuanti generiche, basate sulle stesse motivazioni. Gli elementi addotti dalla difesa (come la mera intenzione di future cessioni e una confessione parziale) sono stati ritenuti irrilevanti o inconsistenti per la concessione del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43904 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43904 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 21/07/2000
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato invero che:
(primo motivo) la Corte di appello ha illustrato adeguatamente gli elementi che portavano ad escludere l’uso personale della marijuana detenuta (ero lo stesso imputato ad aver escluso tale destinazione, espressamente dichiarando di avere l’intenzione di cederla per guadagnare essendo disoccupato; le circostanze fattuali riscontrate dagli operanti e i messaggi sul telefonino confermavano l’esistenza di un illecito traffico ad opera del ricorrente);
(secondo motivo) il ricorrente con l’appello aveva chiesto il beneficio sospensivo della pena per le “stesse motivazioni” delle attenuanti generiche (quali, la mera intenzione di effettuare cessioni, l’incensuratezza, la ammissione delle accuse) e la Corte di appello ha respinto implicitamente tale richiesta con l’esame della censura sulle attenuanti generiche, evidenziando come gli elementi valorizzati dalla difesa fossero irrilevanti o inconsistenti (come la mera intenzione di programmare cessioni future rispetto al quadro probatorio emerso dagli atti; la confessione, parziale, di una situazione già delineata processualmente, mentre alcun apporto era stato dato ai canali di rifornimento e allo smercio di droga);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d Ila somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso i01/10/2024.