Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45724 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45724 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il 05/05/1999
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza del motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di cui 640-ter cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono l stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame ( pag. 3) e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a men dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla man di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle p a fondamento dell’impugnazione;
osservato che “nella motivazione della sentenza il giudice di merito non tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle par prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo in sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzio risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determin il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive c anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con l decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, COGNOME, Rv. 250900; Se 4, n. 1149 del 24/10/2005, dep. 2006, COGNOME, Rv. 233187);
che, nella specie, il giudice di appello ha correttamente indicato gli elem che consentono di affermare la penale responsabilità dell’odierno ricorrent veda pag. 3 della sentenza oggetto di ricorso) mediante congrui richiami compendio probatorio utilizzato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.