Ricorso Inammissibile: L’Importanza di Motivi Specifici in Cassazione
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, la precisione non è solo una virtù, ma un requisito fondamentale. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito con forza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile a causa della genericità dei motivi addotti. Questa decisione serve da monito: un’impugnazione non può limitarsi a enunciare presunte violazioni, ma deve argomentarle in modo specifico e dettagliato.
I Fatti del Caso
Una contribuente, condannata in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di omessa dichiarazione previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 74/2000, ha deciso di presentare ricorso per cassazione. L’unico motivo di appello sollevato riguardava un presunto vizio della motivazione della sentenza impugnata in merito all’affermazione della sua responsabilità penale.
La ricorrente, tuttavia, non ha fornito alcuna argomentazione a sostegno della sua tesi, limitandosi a enunciare l’esistenza di un vizio senza specificare in cosa consistesse o quali elementi di fatto e di diritto lo sostenessero.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato la ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che non vi fosse assenza di colpa da parte della ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità, giustificando così l’applicazione della sanzione.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Inammissibile?
La Corte ha fondato la sua decisione sull’inosservanza di precisi requisiti formali imposti dal codice di procedura penale. In particolare, ha richiamato l’articolo 581, comma 1, lettere c) e d), che impone al ricorrente di indicare in modo specifico:
1. Le ragioni di diritto che sostengono il ricorso.
2. Gli elementi di fatto che supportano tali ragioni.
Secondo i giudici, l’atto di impugnazione in esame era del tutto carente sotto questo profilo. L’affermazione relativa alla sussistenza di violazioni di legge e vizi di motivazione era stata semplicemente “enunciata, senza alcuna argomentazione a sostegno”.
Questa genericità, ai sensi dell’articolo 591, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, costituisce una causa specifica di inammissibilità del ricorso. La Corte ha sottolineato come la mancanza di argomentazioni concrete renda impossibile per il giudice valutare la fondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata, trasformando il ricorso in un atto meramente formale e privo di sostanza. La sanzione pecuniaria è stata quindi inflitta in conformità con la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 186/2000), che prevede tale misura quando l’inammissibilità non è dovuta a cause non imputabili al ricorrente.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del ricorso. Non è sufficiente lamentare un’ingiustizia o un errore; è indispensabile sezionare la sentenza impugnata, identificare con precisione il vizio di legge o di motivazione e supportare la propria tesi con argomenti solidi e puntuali. Un ricorso generico non solo è destinato a fallire, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il proponente. Gli avvocati e i loro assistiti devono quindi prestare la massima attenzione nella redazione dell’atto, pena la trasformazione di un’opportunità di tutela in un’ulteriore condanna.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è formulato in modo generico?
La Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile, il che significa che non procederà all’esame del merito della questione. L’appello viene respinto per un vizio procedurale prima ancora di essere discusso nel suo contenuto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, se non si ravvisa un’assenza di colpa, anche al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la sanzione è stata di 3.000 euro.
Cosa richiede la legge per un ricorso valido?
L’articolo 581 del codice di procedura penale richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono l’impugnazione. È necessario argomentare in dettaglio perché si ritiene che la sentenza precedente sia errata, non basta semplicemente affermarlo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5950 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5950 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 03/09/1977
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME Rosa ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna per il reato di cui all’art. 5 d.lgs.74/2000, lamentando, con unico motivo di ricorso, vizio motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità.
L’art. 581 lett c) cod. proc. pen. richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto elementi di fatto che sorreggono il petitum. Viceversa, l’asserto relativo alla sussistenza violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato , senza alcuna argomentazione a sostegno. L’inosservanza del disposto dell’art. 581, lett.d) cod. proc. pen., sotto il profilo genericità dei motivi addotti, è prevista dall’art. 591, lett. c) cod. proc. pen. quale ca inammissibilità.
Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20/12/2024
Il consigliere estensore
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Il Presidente