Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Onere di Specificità dei Motivi
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio emblematico è la dichiarazione di ricorso inammissibile, una decisione che impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare le ragioni dell’imputato. Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non una mera riproposizione di argomenti già vagliati, pena la loro irricevibilità.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine da una condanna per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidando la sua difesa a quattro distinti motivi. Tali motivi miravano a smontare l’affermazione di responsabilità, a ottenere il riconoscimento di attenuanti e a rivedere il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo.
Analisi dei Motivi di Ricorso: la Genericità che Conduce all’Inammissibilità
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascuno dei motivi, giungendo sempre alla medesima conclusione: la loro manifesta infondatezza e genericità. Vediamo nel dettaglio perché.
Critiche Generiche alla Responsabilità Penale
I primi due motivi di ricorso contestavano l’affermazione di colpevolezza. Tuttavia, secondo la Corte, l’imputato si è limitato a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Non è stato mosso alcun rilievo specifico contro l’articolato apparato argomentativo della sentenza impugnata, la quale aveva puntualmente verificato la sussistenza di tutti gli elementi del reato, incluso quello psicologico. Un ricorso efficace deve dialogare con la decisione che contesta, non ignorarla.
La Richiesta di Attenuanti non Motivate
Anche il terzo motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche e di quella per il contributo di minima importanza (art. 114 c.p.), è stato giudicato generico. L’atto di appello si era limitato a una semplice ‘invocazione’ di tali benefici, senza esplicitare le ragioni di diritto o gli elementi di fatto che avrebbero dovuto giustificarne l’applicazione. In assenza di una specifica argomentazione, la Corte territoriale era legittimata a non rispondere, e la Cassazione non può che confermare tale approccio.
La Mancata Contestazione della Dosimetria della Pena
Infine, per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, il ricorrente non si è confrontato con la puntuale motivazione fornita dalla Corte territoriale sulla quantificazione della pena. Contestare la dosimetria della pena richiede di indicare precisamente quali criteri il giudice avrebbe violato o applicato erroneamente, non basta un generico dissenso.
Le motivazioni della decisione
La ratio della decisione della Suprema Corte risiede nel principio di autosufficienza e specificità del ricorso. Per essere ammissibile, un’impugnazione non può consistere in una sterile riproduzione di argomentazioni già respinte. È necessario che il ricorrente si confronti criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, individuando con precisione i vizi logici o giuridici che la inficerebbero. In questo caso, tutti i motivi di ricorso sono stati ritenuti generici perché non hanno superato il livello di una mera enunciazione, senza mai entrare nel merito delle valutazioni espresse dalla Corte d’Appello. La conseguenza di tale genericità è una declaratoria di inammissibilità, che preclude ogni discussione sul fondo della questione.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la redazione degli atti di impugnazione. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per il condannato, obbligato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La pronuncia sottolinea che la difesa tecnica deve essere accurata e mirata, costruendo un vero e proprio contraddittorio con le ragioni del giudice di merito. Limitarsi a ripetere argomenti già vagliati equivale a presentare un atto processuale inefficace e destinato al fallimento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tutti i motivi presentati sono stati ritenuti generici. L’imputato si è limitato a riproporre critiche già esaminate dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso determinata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo non critica in modo specifico e puntuale le parti della sentenza che si intende contestare. Un motivo generico si limita a enunciazioni vaghe o a ripetere argomenti già respinti, senza fornire ragioni di diritto o di fatto che possano mettere in discussione la logicità e la correttezza della decisione del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46661 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46661 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a CATANIA il 13/12/2001
avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 23588/24 Raciti
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nei primi due motivi di ricorso, con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice, ivi compreso l’elemento psicologico (v. pag. 5-6);
Ritenuto inoltre che il terzo motivo dedotto nel ricorso – attinente alla omessa pronuncia della Corte circa la mancata concessione delle attenuanti generiche e di quella ex art. 114 cod. pen. – è generico dal momento che l’atto di appello si limitava a una mera invocazione circa la concessione di dette attenuanti, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto sorreggevano le censure, così legittimando la mancata risposta;
Ritenuto, infine con riguardo alle doglianze contenute nel quarto motivo di ricorso circa il trattamento sanzionatorio, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la dosimetria della pena (v. pag. 6-7);
Rilevato che all’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativannente determinata in euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2024