Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce il Principio di Specificità
Quando si presenta un’impugnazione in Corte di Cassazione, non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso la decisione precedente. È necessario formulare critiche precise e puntuali. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su doglianze generiche. Analizziamo insieme questo caso per capire le ragioni della decisione e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, ritenuto responsabile del reato, aveva impugnato la decisione dinanzi alla Corte d’Appello di Milano. Tuttavia, anche in secondo grado, la sua responsabilità penale era stata confermata. Non dandosi per vinto, l’interessato ha proposto ricorso per Cassazione, sperando di ottenere l’annullamento della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti e i motivi del ricorso, ha emesso un’ordinanza netta e concisa: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Genericità dei Motivi come Causa del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha giustificato l’inammissibilità. I giudici hanno ritenuto che le doglianze presentate dal ricorrente fossero del tutto generiche. In altre parole, l’atto di ricorso si limitava a sollevare censure vaghe, senza entrare nel merito delle argomentazioni logiche e puntuali sviluppate dalla Corte d’Appello.
La Cassazione ha sottolineato come il ricorrente non si sia ‘misurato’ adeguatamente con gli apprezzamenti di merito della Corte territoriale. Questo è un punto cruciale nella procedura penale: un ricorso non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma deve contenere una critica specifica e argomentata dei punti della sentenza che si intendono contestare. La mancanza di questo confronto specifico rende il ricorso privo dei requisiti minimi per essere esaminato nel merito, portando inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione con la massima cura e specificità. Un ricorso inammissibile non solo impedisce al giudice di esaminare la fondatezza delle proprie ragioni, ma comporta anche significative conseguenze economiche. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende rappresenta un ulteriore onere per chi vede respinta la propria impugnazione per motivi procedurali. Per gli avvocati e i loro assistiti, la lezione è chiara: un’impugnazione efficace non è quella che contesta tutto, ma quella che individua e smonta con precisione i pilastri argomentativi della decisione sfavorevole.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non si confrontavano specificamente con le argomentazioni logiche e puntuali della sentenza della Corte d’Appello.
Qual era il reato contestato all’imputato?
L’imputato era stato condannato per il reato di evasione, previsto e punito dall’articolo 385 del codice penale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma aggiuntiva di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46649 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46649 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE DEL GRECO il 09/03/1990
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 23465/24 Ientile
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen.) Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze in tema di sussistenza della responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a generiche censure, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2024