Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede precisione e tecnicismo. Non basta essere in disaccordo con una sentenza; è necessario articolare motivi specifici che ne mettano in discussione la legittimità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile sia destinato al fallimento quando le censure sono generiche o meramente ripetitive. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono i requisiti di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Caso
Un individuo, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, veniva accusato di aver violato le prescrizioni allontanandosi dalla propria abitazione. La sua identificazione era avvenuta grazie alla testimonianza di un tassista, il quale lo aveva prelevato e poi riaccompagnato a casa. Il riconoscimento era stato confermato tramite individuazione fotografica. Un ulteriore elemento a sostegno dell’accusa era il fatto che la compagna dell’imputato aveva provveduto a pagare la corsa del taxi.
Condannato nei primi due gradi di giudizio, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza:
1. La presunta incertezza della sua identificazione.
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il caso e ha emesso un’ordinanza perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione rigorosa della struttura e del contenuto dei motivi di ricorso, ritenendoli entrambi inadeguati a superare il vaglio di ammissibilità.
Genericità del Motivo sull’Identificazione
Il primo motivo, relativo all’identificazione, è stato giudicato “generico”. Secondo la Corte, il ricorrente non si è confrontato adeguatamente con la motivazione della sentenza d’appello. La Corte territoriale aveva infatti spiegato in modo esauriente perché il riconoscimento fotografico effettuato dal tassista fosse attendibile, soprattutto se considerato insieme ad altri elementi, come il pagamento della corsa da parte della compagna dell’imputato. Un ricorso efficace avrebbe dovuto smontare punto per punto questo ragionamento, evidenziando vizi logici o giuridici specifici, cosa che non è avvenuta. Limitarsi a esprimere un generico dubbio sull’identificazione non è sufficiente.
Ripetitività del Motivo sulle Attenuanti e il concetto di ricorso inammissibile
Il secondo motivo, riguardante le attenuanti generiche, è stato considerato una mera riproduzione di una censura già adeguatamente respinta dalla Corte di merito. Quest’ultima aveva giustificato il diniego delle attenuanti sulla base delle modalità della condotta e dei numerosi precedenti penali del soggetto, anche per reati gravi. La Cassazione ha ribadito che non è suo compito riesaminare il merito della decisione, ma solo verificarne la correttezza logico-giuridica. Riproporre la stessa identica doglianza senza introdurre nuovi profili di illegittimità rende il motivo del tutto sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi di appello siano specifici, pertinenti e critici rispetto alle argomentazioni del giudice che ha emesso la decisione contestata. Non si può sperare di ottenere una riforma della sentenza limitandosi a ripetere argomenti già vagliati o formulando critiche vaghe. L’impugnazione deve essere un dialogo tecnico con la sentenza precedente, non un semplice lamento, pena la sua immediata archiviazione con aggravio di spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati generici e ripetitivi. Non si confrontavano specificamente con le argomentazioni dettagliate della sentenza impugnata, ma si limitavano a riproporre censure già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio.
Quali erano i principali argomenti del ricorrente?
Il ricorrente contestava principalmente due punti: la presunta incertezza della sua identificazione da parte di un testimone tramite riconoscimento fotografico e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza impugnata. Inoltre, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47484 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47484 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a ALESSANDRIA il 24/12/1995
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la ritenuta identificazione del ricorren nel soggetto che fu prelevato e riaccompagnato presso l’abitazione ove si trovava detenuto agli arresti domiciliari è generica ‘ in quanto non si confronta con la decisione impugnata che ha dato atto delle ragioni per cui il riconoscimento effettuato da parte del tassista attraver riconoscimento fotografico non ponesse dubbi circa l’identificazione, tenuto altresì conto de dato che aveva visto la compagna dell’epoca provvedere al pagamento del prezzo della corsa;
rilevato che riproduttiva di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di merito risulta il motivo con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuant generiche, giustificato in ragione della modalità della condotta e dei plurimi procedimenti pena per reati anche gravi;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024