Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale che richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Corte Suprema ci ricorda che la forma è sostanza: un ricorso inammissibile per genericità non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere perché la specificità dei motivi di appello è un requisito non negoziabile.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per il reato di furto aggravato. La decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte d’Appello di Bari. Non rassegnato, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della sentenza di condanna.
Tuttavia, il suo tentativo di contestare la decisione si è scontrato con un ostacolo procedurale insormontabile, che ha portato la Suprema Corte a chiudere definitivamente il caso senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
Con l’ordinanza in esame, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non è una valutazione sulla colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma un giudizio sulla validità stessa dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta è che la condanna emessa dalla Corte d’Appello diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità.
Le Motivazioni: La Genericità come Causa di Inammissibilità
Il cuore della decisione risiede nella motivazione, tanto sintetica quanto perentoria. La Corte ha ritenuto il ricorso “del tutto privo della esposizione di specifiche ragioni di critica, sostanziandosi in poche righe di estrema genericità”.
In altre parole, l’atto di appello non conteneva una critica argomentata e puntuale alla sentenza della Corte d’Appello. Non basta affermare di non essere d’accordo con una decisione; è necessario spiegare perché quella decisione sarebbe sbagliata, indicando con precisione i vizi logici o le errate applicazioni della legge che la inficerebbero.
La legge processuale penale richiede che i motivi di ricorso siano specifici, indicando le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Un ricorso generico, che si limita a riproporre le stesse doglianze già respinte o a manifestare un dissenso astratto, non soddisfa questo requisito e viene, come in questo caso, sanzionato con l’inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: la specificità è la chiave. Un ricorso in Cassazione non è un’ulteriore occasione per un riesame completo dei fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione delle norme giuridiche e sulla coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Per gli avvocati, ciò significa che la redazione dell’atto deve essere meticolosa, concentrandosi sull’individuazione di errori specifici. Per gli assistiti, è un monito: un appello presentato senza solide basi giuridiche e senza una critica dettagliata è destinato al fallimento e comporta costi aggiuntivi. La decisione consolida l’orientamento della giurisprudenza volto a scoraggiare impugnazioni meramente dilatorie o pretestuose, garantendo l’efficienza del sistema giudiziario e sanzionando l’abuso dello strumento processuale.
Perché il ricorso presentato è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto del tutto privo dell’esposizione di specifiche ragioni di critica, sostanziandosi in poche righe di estrema genericità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato nei gradi di merito?
L’imputato era stato condannato per il reato di furto aggravato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47224 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47224 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a TRANI il 19/03/2001
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato;
Ritenuto che il ricorso è del tutto privo della esposizione di specifiche ragioni di critica, sostanziandosi in poche righe di estrema genericità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2024