Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Furto
Recentemente, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso che evidenzia un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. Un’ordinanza ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per furto pluriaggravato, il quale basava le sue lamentele su presunte incertezze probatorie, senza però confrontarsi con il fulcro della motivazione della corte d’appello. Questa decisione ribadisce che un’impugnazione non può essere una generica riproposizione di argomenti, ma deve essere un’analisi critica e puntuale della sentenza che si intende contestare.
I Fatti del Processo: Dal Furto alla Condanna in Appello
Il caso ha origine da una condanna per furto pluriaggravato. La Corte di Appello aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato basandosi su un quadro probatorio che, sebbene originato da immagini di videosorveglianza non perfettamente nitide, era stato solidificato da una testimonianza decisiva. Nello specifico, le telecamere non permettevano di distinguere chiaramente il volto del conducente né la targa del veicolo utilizzato. Tuttavia, un testimone aveva chiarito gli errori presenti nella trascrizione della targa, fornendo l’elemento chiave che ha permesso di ricondurre i fatti all’imputato e di accertarne la responsabilità.
Il Ricorso in Cassazione e la sua Genericità
Di fronte alla condanna, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando l’omessa considerazione della scarsa qualità delle immagini video. Secondo la difesa, l’impossibilità di identificare volto e targa dalle registrazioni avrebbe dovuto minare la fondatezza dell’accusa. L’errore strategico della difesa, tuttavia, è stato quello di ignorare completamente la parte della motivazione della sentenza di secondo grado che valorizzava la testimonianza. Il ricorso si è limitato a criticare un singolo elemento probatorio (il video) senza attaccare il ragionamento complessivo del giudice, che si fondava proprio sull’integrazione di quell’elemento con la prova testimoniale.
L’Analisi della Corte: Perché il ricorso inammissibile è stato respinto?
La Corte di Cassazione ha prontamente dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e carenza di specificità. I giudici hanno sottolineato che l’imputato non si è confrontato con la ‘ratio decidendi’ della sentenza impugnata. Invece di contestare il modo in cui la Corte d’Appello aveva utilizzato la testimonianza per superare le lacune del video, il ricorrente si è limitato a riproporre una doglianza già superata nel giudizio precedente. Questo comportamento processuale viola il principio di specificità dei motivi di ricorso, secondo cui chi impugna una decisione ha l’onere di indicare con precisione le parti della motivazione che ritiene errate e le ragioni di tale errore.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite. Un ricorso per Cassazione deve instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata. Non basta affermare che le prove sono state valutate male; è necessario spiegare perché la valutazione del giudice di merito sarebbe illogica, contraddittoria o basata su un’errata applicazione della legge. In questo caso, la difesa non ha spiegato perché la testimonianza non sarebbe stata idonea a chiarire i dubbi derivanti dal video. Omettendo questo passaggio logico, il ricorso è risultato astratto e generico, e come tale, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione ha due conseguenze immediate. La prima, per il ricorrente, è la condanna definitiva, oltre al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La seconda, di carattere più generale, è un monito per gli operatori del diritto sull’importanza di redigere atti di impugnazione specifici e pertinenti. Non è sufficiente sollevare dubbi generici; è indispensabile smontare, pezzo per pezzo, il ragionamento logico-giuridico del giudice che ha emesso la sentenza contestata. In caso contrario, il rischio concreto è quello di un ricorso inammissibile, che preclude ogni possibilità di far valere le proprie ragioni nel merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile nonostante le prove video non fossero chiare?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato non ha contestato in modo specifico la motivazione della sentenza d’appello. Quest’ultima si basava non solo sul video, ma soprattutto sulla testimonianza che ha chiarito gli errori di trascrizione della targa, permettendo di identificare il colpevole. Il ricorso era generico perché ignorava questo punto cruciale.
Cosa significa che un ricorso è “carente della necessaria specificità”?
Significa che l’atto di appello non individua in modo chiaro e preciso i punti della decisione impugnata che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione. Non è sufficiente lamentarsi in modo generico, ma è necessario confrontarsi criticamente con le argomentazioni del giudice precedente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sua condanna per furto pluriaggravato è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47188 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47188 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SASSARI il 30/04/1974
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, sez. dist. Sassari, confermava la condanna di NOME COGNOME per il delitto di furto pluriaggravato;
Rilevato che l’imputato lamenta l’omessa considerazione della circostanza che dalle telecamere di videosorveglianza non era possibile distinguere il volto del conducente e la targa della vettura e che ciò sarebbe stato confermato dal teste COGNOME e che quindi egli non si confronta con la motivazione della decisione impugnata laddove ha valorizzato proprio le dichiarazioni del predetto teste, il quale ha chiarito gli errori nella trascrizione della targa che hanno consentito di accertare la responsabilità penale del ricorrente;
Ritenuto dunque inammissibile l’unico motivo di ricorso perché carente della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2024