Ricorso Inammissibile: La Necessità di Motivi Specifici nell’Impugnazione
Nel processo penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale a garanzia del diritto di difesa. Tuttavia, per essere efficace, deve rispettare requisiti precisi, tra cui la specificità dei motivi. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce che la genericità delle censure conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze significative per l’imputato. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato per il delitto di false attestazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 495 del codice penale. La Corte di Appello di Torino, in seconda istanza, confermava la sentenza di primo grado.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta mancanza di motivazione della sentenza d’appello. Secondo la difesa, i giudici di secondo grado si sarebbero limitati a confermare la prima decisione per relationem, senza sviluppare un’argomentazione autonoma e approfondita.
La Genericità del Motivo di Ricorso
Il cuore della questione sottoposta alla Suprema Corte non riguarda tanto la legittimità della motivazione per relationem, quanto la modalità con cui tale presunto vizio è stato eccepito. La difesa dell’imputato ha formulato una censura generica, lamentando una carenza motivazionale senza però entrare nel merito delle argomentazioni effettivamente spese dalla Corte territoriale.
In altre parole, l’imputato non ha spiegato perché le ragioni addotte dai giudici d’appello a conferma della condanna fossero errate, illogiche o insufficienti. Si è limitato a criticare il metodo, senza confrontarsi con il contenuto della decisione.
La Decisione della Cassazione: Il Principio di Specificità e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, seguendo un orientamento consolidato. I giudici hanno sottolineato come la legge richieda che i motivi di ricorso siano specifici, ovvero che indichino con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ritenuto che la censura dell’imputato fosse del tutto priva della necessaria specificità. Affermare che una sentenza è carente di motivazione perché conferma la precedente non è sufficiente. È indispensabile, invece, ‘dialogare’ con la sentenza impugnata, smontandone punto per punto le argomentazioni e dimostrando perché esse non siano in grado di reggere a una critica logico-giuridica.
Citando un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza Galtelli, n. 8825/2017), la Cassazione ha ribadito che un motivo di ricorso è inammissibile non solo quando non individua il ‘vizio’ della decisione, ma anche quando non si confronta con le ragioni che la sostengono. Nel caso di specie, l’imputato, con la sua censura generica, ha eluso questo confronto diretto, rendendo il suo ricorso inadeguato a provocare una valutazione nel merito.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in commento offre un monito importante per la redazione degli atti di impugnazione. Non basta indicare un vizio, ma è cruciale argomentare in modo puntuale e specifico, dimostrando una profonda comprensione della decisione che si intende criticare. Un ricorso generico non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente. La declaratoria di inammissibilità, infatti, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, nel caso di specie pari a 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la condanna.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico e non specifico. L’imputato si è limitato a lamentare una mancanza di motivazione senza confrontarsi direttamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
Cosa significa che una motivazione è costruita ‘per relationem’?
Significa che un giudice, per motivare la propria decisione, fa esplicito riferimento a quanto già argomentato in un altro atto o sentenza (in questo caso, quella di primo grado), confermandone il contenuto. Sebbene sia una tecnica ammessa, l’appellante deve comunque contestare specificamente le ragioni della conferma.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è che la sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47110 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47110 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il 23/10/1977
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino confermava la condanna di NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen.;
Considerato che l’imputato lamenta mancanza della motivazione poiché la stessa sarebbe stata costruita per relationem rispetto a quella della decisione di primo grado;
Rilevato che a fronte, di contro, delle argomentazioni spese dalla decisione della Corte territoriale per confermare la condanna dell’COGNOME questi, nell’articolare tale generica censura, non si confronta in alcun modo con le stesse, incorrendo nella conseguente inammissibilità del motivo perché privo della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2024