Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Dovere di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e un confronto diretto con la sentenza che si intende contestare. Quando questo non avviene, il rischio è una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze non solo processuali ma anche economiche. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ce lo ricorda, analizzando il caso di un imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna alla Cassazione
Un imprenditore veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di bancarotta fraudolenta, sia patrimoniale che documentale. Secondo l’accusa, aveva sottratto risorse all’azienda, danneggiando i creditori. L’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, sostenendo un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello. In particolare, affermava la mancanza dell’elemento soggettivo del reato, asserendo di essere stato convinto dell’erroneità degli importi delle contestazioni fiscali che avevano contribuito al dissesto, e quindi di non aver agito con l’intento di frodare.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del processo penale: la specificità dei motivi di ricorso. Secondo i giudici, l’atto presentato dall’imprenditore mancava di una critica effettiva e puntuale al provvedimento impugnato. Invece di confrontarsi con le ragioni esposte dalla Corte d’Appello, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse doglianze già sollevate e respinte nel precedente grado di giudizio.
La Mancanza di un Reale Confronto
Il punto centrale della decisione è che un ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni precedenti. È necessario che il ricorrente analizzi la motivazione della sentenza d’appello e ne evidenzi le specifiche criticità, siano esse vizi logici o violazioni di legge. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva fornito una motivazione congrua ed esente da vizi per giustificare la sussistenza di tutti gli elementi del reato, compreso quello soggettivo. Il ricorso, non affrontando questi punti, è risultato inefficace.
Irrilevanza delle Censure sulla Bancarotta Documentale
La Corte ha inoltre sottolineato come le censure mosse dall’imputato fossero del tutto irrilevanti per quanto riguarda il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Questo dimostra ulteriormente la genericità dell’impugnazione, che non distingueva adeguatamente tra le diverse fattispecie di reato contestate.
Le Motivazioni Giuridiche Dietro l’Inammissibilità
La base normativa della decisione risiede nell’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese processuali. Ma non solo: la Corte può anche condannarlo al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Tale sanzione aggiuntiva scatta quando l’inammissibilità è così evidente da far presumere una ‘colpa’ nel proporre l’impugnazione. La giurisprudenza costante, richiamata anche nell’ordinanza, ritiene che presentare un ricorso palesemente privo dei requisiti di legge costituisca un comportamento colposo che merita di essere sanzionato, proprio per evitare un uso pretestuoso degli strumenti processuali.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre un importante monito: la redazione di un ricorso per Cassazione è un’attività tecnica che richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma definitiva della condanna, ma comporta anche un aggravio di spese per il condannato. La decisione di condannare il ricorrente al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende sottolinea la severità con cui l’ordinamento sanziona l’abuso degli strumenti di impugnazione. Per i professionisti del diritto, ciò rafforza la necessità di valutare attentamente i presupposti di un ricorso, evitando di presentare atti meramente ripetitivi o dilatori.
Perché il ricorso dell’imprenditore è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo di specificità. Non conteneva una critica puntuale alla sentenza della Corte d’Appello, ma si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è evidente e dovuta a colpa, come in questo caso, il ricorrente viene condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nell’ordinanza è stata fissata in tremila euro.
Cosa significa che un ricorso è ‘generico’ o ‘privo di specificità’?
Significa che l’atto di impugnazione non individua in modo chiaro e preciso i punti della decisione che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione. Un ricorso generico non si confronta con il ragionamento del giudice che ha emesso la sentenza, ma si limita a riaffermare la propria posizione in modo astratto o ripetitivo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2171 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2171 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a VILLAPUTZU il 04/01/1959
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che ne ha confermato la responsabilità penale per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale generica;
considerato che l’unico motivo di ricorso – che ha addotto il vizio della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato a lui ascritto, in particolare ci sussistenza dell’elemento soggettivo, essendo l’imputato convinto dell’erroneità dell’entità degli importi delle contestazioni erariali – è privo di specificità in quanto non contiene un’effett critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01) con il quale non si confronta, muovendo pure censure per nulla inerenti al delitto di bancarotta fraudolenta documentale e, comunque, limitandosi a riportare le doglianze prospettate con il gravame e disattese dalla Corte territoriale, la quale – oltre a rilevare il difetto di una ragio censura alla decisione di primo grado in seno all’atto di appello – con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha dato conto degli elementi sulla base dei quali ha ritenuto integrati elementi delle fattispecie in discorso (anche sub specie dell’elemento soggettivo: cfr. spec. p. 8 s. della sentenza impugnata);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (c Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/09/2024.