Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51789 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51789 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LICATA il 22/11/1978
avverso la sentenza del 18/03/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
1. COGNOME NOMECOGNOME per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 18/3/2019 della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento che lo condannava per il reato di concorso in truffa.
Deduce:
1.1. GLYPH plicazione dell’art. 110, cod.pen. e mancanza di Erronea ap motivazione quanto alla sussistenza della partecipazione di Bugiada al reato di cui all’art. 640, cod.pen.
Sostiene che il solo dato che cinquanta euro siano confluite nella scheda telefonica di Bugiada e il fatto che il numero di cellulare fosse pubblicato sul sit non sono sufficiente a provare il concorso nella truffa, con conseguente violazione dell’art. 110, cod.pen.
1.2. GLYPH licazione dell’art. 131-bis,cod.pen. Erronea app
Osserva che la motivazione esposta dalla Corte di appello per negare la configurazione dell’art. 131-bis, cod.pen. importa che l’inapplicabilità dell’istitu a tutte le truffe on line.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile in quanto meramente reiterativo delle questioni proposte con il gravame e disattese dalla Corte di appello che ha ritenuto il concorso (non solo per il fatto che la somma veniva accreditata sulla carta di COGNOME e che il suo numero fosse indicato sul sito on line, ma) anche perché l’odierno ricorrente e il suo complice si rendevano entrambi non rintracciabili, perché entrambi risultavano coinvolti in vicende analoghe e perché lo stesso COGNOME affermava che all’epoca dei fatti faceva uso di psicofarmaci e che -anche se avesse commesso il fatto-, non ne serbava ricordo. I magistrati dell’appello, poi, hanno escluso la configurazione dell’ipotesi di cui all’art. 131-bi cod.pen. per le modalità del fatto, che denotavano una non comune capacità a delinquere e che l’organizzazione di mezzi fosse adibita alla commissione di una pluralità di truffe.
2.1. GLYPH nte, con riguardo alla configurabilità del concorso, si Il ricorre confronta soltanto con una parte della motivazione, omettendo quella parte che che valorizza il fatto che l’odierno ricorrente e il suo complice si rendevano entrambi non rintracciabili, il fatto che entrambi risultavano coinvolti in vicend analoghe e il fatto che lo stesso COGNOME affermava che all’epoca dei fatti faceva uso di psicofarmaci. In tale maniera, incorre in una prima ragione di aspecificità in quanto viene così violato uno dei canoni cui il ricorso per cassazione deve attenersi e riferibile sempre al requisito della specificità, dovendosi ribadire ch “il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa. La
sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sè, ma va posto in relazione agli altri. Pertanto la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito” (Sez. 5, Sentenza n. 8411 del 21/05/1992, COGNOME e altri, Rv. 191487 – 01; , Sez. 4 Sentenza n. 4491 del 17/10/2012, PG in proc. COGNOME e altri).
A tutto ciò si aggiunga che il ricorrente continua a sostenere che non si ha la prova del concorso, reiterando l’analogo motivo di appello, senza illustrare alcun vizio scrutinabile in sede di legittimità.
Si ricorda, allora, che questa Corte ha costantemente chiarito che “È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, COGNOME; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.
2.2. A identica conclusione deve pervenirsi con riguardo al motivo relativo all’art. 131-bis, cod.pen., in quanto la Corte di appello ha disatteso la relativ richiesta ritenendo che la capacità a delinquere dimostrata dal ricorrente e dal suo concorrente e l’organizzazione dei mezzi fossero indicative della loro predisposizione al compimento di una pluralità di truffe, così sostanzialmente risaltando l’esistenza della abitualità del comportamento, ostativa alla configurazione dell’istituto in questione.
Anche in questo caso non vengono opposte questioni di legittimità, ma viene proposta una lettura alternativa delle emergenze processuali, meramente reiterativa di quella proposta con l’appello e disattesa dalla Corte territoriale.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.