Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Genericità dei Motivi d’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo delicato che richiede precisione e specificità. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda una regola fondamentale: la semplice ripetizione dei motivi già discussi in appello porta a un ricorso inammissibile. Questa ordinanza, che analizza un caso di concorso in truffa online, offre spunti cruciali sulla differenza tra una critica argomentata e una sterile riproposizione delle proprie tesi, delineando i confini per un’impugnazione efficace.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dalla condanna di un individuo per concorso in truffa, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione basandosi su due argomenti principali:
- Errata applicazione della legge penale (art. 110 c.p.): Sosteneva che gli elementi a suo carico – una somma di cinquanta euro accreditata su una sua scheda e la pubblicazione del suo numero di cellulare su un sito – non fossero sufficienti a dimostrare la sua partecipazione consapevole alla truffa.
- Errata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Contestava la decisione della Corte d’Appello di non applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo la motivazione troppo generica.
La Corte d’Appello aveva invece basato la sua decisione su un quadro indiziario più ampio, che il ricorrente aveva omesso di contestare in modo specifico.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per entrambe le questioni sollevate. La ragione principale risiede nella natura meramente ripetitiva e non specifica dei motivi presentati. La Corte ha sottolineato un principio consolidato: un ricorso per cassazione non può essere una semplice fotocopia dei motivi d’appello. Deve invece contenere una critica puntuale e argomentata della sentenza che si intende impugnare, evidenziando i vizi logici o giuridici del ragionamento del giudice precedente.
Il ricorrente, nel contestare la sua partecipazione alla truffa, si è limitato a riproporre la sua versione dei fatti, ignorando completamente gli elementi aggiuntivi valorizzati dalla Corte d’Appello, quali:
- L’irreperibilità sia del ricorrente che del suo complice.
- Il coinvolgimento di entrambi in vicende analoghe.
- Le stesse dichiarazioni dell’imputato, che affermava di non ricordare i fatti per via dell’uso di psicofarmaci.
Questa omissione ha reso il motivo di ricorso aspecifico e frammentario, poiché non si confrontava con la totalità della motivazione della sentenza d’appello.
L’Abitualità del Comportamento come Ostacolo all’Art. 131-bis c.p.
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, è stato respinto con una logica simile. La Corte d’Appello aveva negato il beneficio non per una generica valutazione del reato, ma sulla base di elementi concreti che indicavano una significativa capacità a delinquere e una predisposizione a commettere una serie di truffe. L’organizzazione dei mezzi e la storia criminale del soggetto delineavano un quadro di abitualità del comportamento, una condizione che per legge è ostativa alla configurazione dell’istituto previsto dall’art. 131-bis c.p.
Anche in questo caso, il ricorso si è limitato a proporre una lettura alternativa delle emergenze processuali, senza contestare la legittimità del ragionamento della Corte territoriale.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda sul principio che una sentenza costituisce un “tutto coerente ed organico”. Per questo, una critica efficace non può isolare singoli punti, ma deve affrontare la struttura logica complessiva della decisione. Ripetere i motivi d’appello equivale a non assolvere alla “funzione tipica di critica puntuale” che il ricorso per cassazione esige. I motivi devono essere specifici ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale, esponendo le ragioni di fatto e di diritto che sostengono la richiesta. In assenza di questa specificità, il ricorso è solo apparentemente motivato e, pertanto, inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per la pratica legale: l’impugnazione in Cassazione non è una terza istanza di merito, ma un controllo di legittimità. Per avere successo, un ricorso deve andare oltre la semplice riaffermazione della propria tesi. È necessario analizzare a fondo la sentenza impugnata, smontarne il ragionamento logico-giuridico e dimostrare dove e perché il giudice abbia sbagliato nell’applicare la legge. In caso contrario, il risultato sarà non solo la conferma della condanna, ma anche un’ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato inammissibile?
Quando si limita a ripetere gli stessi motivi già presentati e respinti in appello, senza formulare una critica specifica e puntuale contro la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso deve confrontarsi con le ragioni della decisione che contesta, non ignorarle.
Perché la Corte ha escluso l’applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Perché le modalità del reato (organizzazione dei mezzi) e il coinvolgimento del ricorrente in vicende analoghe dimostravano una capacità a delinquere non comune e un’abitualità nel comportamento criminale, condizioni che sono ostative all’applicazione di tale beneficio.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per confermare il concorso in truffa?
Oltre all’accredito di denaro e alla pubblicazione del numero di telefono, la Corte ha considerato altri indizi gravi, precisi e concordanti: il fatto che sia il ricorrente che il suo complice fossero irreperibili, il loro coinvolgimento in altre vicende simili e le dichiarazioni dello stesso ricorrente che affermava di non ricordare i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51789 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51789 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LICATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
- COGNOME NOME, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 18/3/2019 della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento che lo condannava per il reato di concorso in truffa.
Deduce:
1.1. GLYPH plicazione dell’art. 110, cod.pen. e mancanza di Erronea ap motivazione quanto alla sussistenza della partecipazione di COGNOME al reato di cui all’art. 640, cod.pen.
Sostiene che il solo dato che cinquanta euro siano confluite nella scheda telefonica di NOME e il fatto che il numero di cellulare fosse pubblicato sul sit non sono sufficiente a provare il concorso nella truffa, con conseguente violazione dell’art. 110, cod.pen.
1.2. GLYPH licazione dell’art. 131-bis,cod.pen. Erronea app
Osserva che la motivazione esposta dalla Corte di appello per negare la configurazione dell’art. 131-bis, cod.pen. importa che l’inapplicabilità dell’istitu a tutte le truffe on line.
- Ciò premesso, il ricorso è inammissibile in quanto meramente reiterativo delle questioni proposte con il gravame e disattese dalla Corte di appello che ha ritenuto il concorso (non solo per il fatto che la somma veniva accreditata sulla carta di COGNOME e che il suo numero fosse indicato sul sito on line, ma) anche perché l’odierno ricorrente e il suo complice si rendevano entrambi non rintracciabili, perché entrambi risultavano coinvolti in vicende analoghe e perché lo stesso COGNOME COGNOME che all’epoca dei fatti faceva uso di psicofarmaci e che -anche se avesse commesso il fatto-, non ne serbava ricordo. I magistrati dell’appello, poi, hanno escluso la configurazione dell’ipotesi di cui all’art. 131-bi cod.pen. per le modalità del fatto, che denotavano una non comune capacità a delinquere e che l’organizzazione di mezzi fosse adibita alla commissione di una pluralità di truffe.
2.1. GLYPH nte, con riguardo alla configurabilità del concorso, si Il ricorre confronta soltanto con una parte della motivazione, omettendo quella parte che che valorizza il fatto che l’odierno ricorrente e il suo complice si rendevano entrambi non rintracciabili, il fatto che entrambi risultavano coinvolti in vicend analoghe e il fatto che lo stesso COGNOME che all’epoca dei fatti faceva uso di psicofarmaci. In tale maniera, incorre in una prima ragione di aspecificità in quanto viene così violato uno dei canoni cui il ricorso per cassazione deve attenersi e riferibile sempre al requisito della specificità, dovendosi ribadire ch “il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa. La
sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sè, ma va posto in relazione agli altri. Pertanto la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito” (Sez. 5, Sentenza n. 8411 del 21/05/1992, COGNOME e altri, Rv. 191487 – 01; , Sez. 4 Sentenza n. 4491 del 17/10/2012, PG in proc. Spezzacatena e altri).
A tutto ciò si aggiunga che il ricorrente continua a sostenere che non si ha la prova del concorso, reiterando l’analogo motivo di appello, senza illustrare alcun vizio scrutinabile in sede di legittimità.
Si ricorda, allora, che questa Corte ha costantemente chiarito che “È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, COGNOME; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, COGNOME). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.
2.2. A identica conclusione deve pervenirsi con riguardo al motivo relativo all’art. 131-bis, cod.pen., in quanto la Corte di appello ha disatteso la relativ richiesta ritenendo che la capacità a delinquere dimostrata dal ricorrente e dal suo concorrente e l’organizzazione dei mezzi fossero indicative della loro predisposizione al compimento di una pluralità di truffe, così sostanzialmente risaltando l’esistenza della abitualità del comportamento, ostativa alla configurazione dell’istituto in questione.
Anche in questo caso non vengono opposte questioni di legittimità, ma viene proposta una lettura alternativa delle emergenze processuali, meramente reiterativa di quella proposta con l’appello e disattesa dalla Corte territoriale.
- Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.