Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase cruciale che richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda che non basta dissentire da una sentenza per impugnarla: è necessario formulare critiche specifiche e pertinenti. In caso contrario, si rischia una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative. Analizziamo insieme una decisione che illustra perfettamente questo principio.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un imputato per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), relativo a fatti di lieve entità. Non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze all’ultimo vaglio di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
L’esito del ricorso, tuttavia, non è stato quello sperato. La Corte di Cassazione, con una sintetica ma chiarissima ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non sono nemmeno entrati nel merito della questione, ovvero non hanno valutato se la condanna fosse giusta o sbagliata. La loro attenzione si è fermata a un livello precedente, quello dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione stesso.
L’Analisi dei Motivi di Ricorso
I motivi presentati dall’imputato sono stati giudicati “complessivamente inammissibili” perché “del tutto aspecifici”. In pratica, le argomentazioni a sostegno del ricorso non individuavano errori specifici di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza d’appello. Si trattava, secondo la Corte, di una “tautologica contestazione del congruo percorso motivazionale seguito dal giudice d’appello”. In parole semplici, l’imputato si è limitato a ribadire il proprio disaccordo con la condanna, senza spiegare in modo tecnicamente valido perché la decisione fosse errata.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte si basa su un principio cardine del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le stesse valutazioni di fatto già esaminate in primo e secondo grado. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Quando un ricorso, come nel caso di specie, si limita a una critica generica e ripetitiva, non assolve alla sua funzione. Non offre alla Corte gli elementi necessari per esercitare il proprio controllo di legittimità. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte non può fare altro che dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha due importanti conseguenze pratiche per il ricorrente. In primo luogo, la condanna emessa dalla Corte d’Appello diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione deterrente: scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o redatti in violazione delle norme procedurali, che congestionano inutilmente il sistema giudiziario.
Questa ordinanza ribadisce l’importanza fondamentale di affidarsi a un difensore esperto per la redazione di un ricorso per Cassazione, un atto che richiede un’elevata specializzazione tecnica e la capacità di formulare censure precise, pertinenti e giuridicamente fondate.
Perché il ricorso è stato respinto senza essere discusso nel merito?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano del tutto generici e si limitavano a una contestazione tautologica della sentenza precedente, senza sollevare specifiche questioni di legittimità come richiesto dalla legge.
Quali sono state le conseguenze economiche per chi ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Per quale reato era stato condannato in origine l’imputato?
L’imputato era stato condannato per un reato previsto dall’articolo 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, che riguarda ipotesi di lieve entità nel traffico di sostanze stupefacenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13452 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13452 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PAGANI il 03/07/1985
avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
I.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
I due motivi di ricorso devono ritenersi complessivamente inammissibili in quanto gli stessi, inerenti alla penale responsabilità dell’imputato, sono del tutto aspecifici, contenendo gli stessi una tautologica contestazione del congruo percorso motivazionale seguito dal giudice d’appello
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 marzo 2025