Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Nel sistema giudiziario italiano, impugnare una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un esempio lampante emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile a causa della genericità dei motivi presentati. Questa decisione ribadisce un principio cruciale: per contestare una sentenza, non basta un dissenso generico, ma occorre una critica puntuale e argomentata.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna per Evasione al Ricorso in Cassazione
La vicenda ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione. In seguito alla sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Il fulcro della sua contestazione era il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ovvero quei fattori che, se accolti dal giudice, avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
L’imputato, tramite il suo difensore, lamentava che la Corte d’Appello avesse errato nel non concedergli questo beneficio, ma il suo ricorso si limitava a enunciare questo dissenso senza entrare nel dettaglio delle ragioni che rendevano errata la decisione impugnata.
La Decisione della Corte: La Genericità del Motivo di Ricorso
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso. I giudici supremi hanno rilevato che il motivo addotto era meramente generico e non si confrontava in modo obiettivo e specifico con la motivazione della sentenza della Corte d’Appello.
In pratica, l’atto di impugnazione non spiegava perché le argomentazioni del giudice di secondo grado fossero sbagliate, limitandosi a riproporre una richiesta già respinta senza aggiungere nuovi e pertinenti elementi critici. Questa carenza ha reso il ricorso non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Le conseguenze del ricorso inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre alla conferma definitiva della condanna, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un ente che finanzia progetti per il miglioramento delle condizioni carcerarie e il reinserimento dei detenuti.
Le Motivazioni
La motivazione alla base di questa decisione risiede in un principio cardine del processo penale: l’onere della specificità dei motivi di impugnazione. Chi ricorre in Cassazione non può limitarsi a esprimere un generico disaccordo con la sentenza precedente. Deve, invece, individuare con precisione i punti della decisione che ritiene errati e spiegare, in punto di diritto, le ragioni della presunta violazione di legge o del vizio di motivazione. Un ricorso è considerato generico quando non riesce a instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata, risultando una mera ripetizione di doglianze già esaminate e respinte nei gradi di merito. La Corte, in questo caso, ha ritenuto che il motivo presentato mancasse di questo confronto critico, rendendolo di fatto inutile ai fini di una revisione della decisione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica legale. La redazione di un atto di impugnazione, specialmente in Cassazione, richiede un’analisi approfondita e meticolosa della sentenza che si intende contestare. Non è sufficiente manifestare un’opposizione, ma è necessario costruire un’argomentazione solida, specifica e pertinente. La decisione sottolinea che un ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame nel merito della questione, ma comporta anche significative sanzioni economiche per il ricorrente, evidenziando l’importanza di un approccio difensivo rigoroso e tecnicamente ineccepibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto generico e non si confrontava specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Qual era l’oggetto del ricorso?
L’oggetto del ricorso era la contestazione della decisione della Corte d’Appello di non concedere all’imputato le circostanze attenuanti generiche a seguito di una condanna per il reato di evasione.
Quali sono state le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13403 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13403 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SASSARI il 17/11/1992
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 22528/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuant generiche;
Ritenuto il motivo generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.