Ricorso inammissibile: la condanna per un appello generico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per avere successo non basta avere ragione: è fondamentale sapere come presentare le proprie argomentazioni. Un ricorso inammissibile, come dimostra una recente ordinanza, non solo impedisce l’analisi del caso nel merito, ma comporta anche sanzioni economiche. Vediamo perché la genericità dei motivi può essere fatale.
I fatti del caso
Il caso in esame riguarda un individuo condannato dalla Corte d’Appello di Torino per il reato di evasione. Non accettando la condanna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti.
La decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, analizzando l’atto, ha rapidamente concluso per la sua inammissibilità. La decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si è fermata a un esame preliminare della struttura e del contenuto del ricorso stesso. Questo passaggio è cruciale e dimostra come la forma, nel diritto processuale, sia anche sostanza. Un ricorso inammissibile è un atto che, per legge, non può essere preso in considerazione dal giudice.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile perché “generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta”. In altre parole, l’appellante non ha costruito una critica specifica e puntuale contro le argomentazioni scritte dai giudici della Corte d’Appello. Invece di smontare punto per punto la logica della sentenza di condanna, si è limitato a formulare delle obiezioni vaghe.
Questo tipo di vizio è sanzionato con l’inammissibilità perché il giudizio di Cassazione non è un terzo grado dove si riesamina tutto da capo. La sua funzione è quella di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente. Se il ricorso non evidenzia un errore specifico, ma si limita a una lamentela generale, non assolve alla sua funzione.
Le conclusioni
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe. In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento. Infine, come in questo caso, viene inflitta una sanzione pecuniaria, qui quantificata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Questa ordinanza è un monito fondamentale: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede massima precisione tecnica. Non è sufficiente esprimere il proprio dissenso, ma è necessario articolare una critica giuridica dettagliata e pertinente, che si confronti direttamente con il testo della decisione che si intende rovesciare. In caso contrario, il rischio è di vedersi chiudere la porta della giustizia e di subire un’ulteriore condanna economica.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito dal giudice perché manca dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge, come nel caso di un motivo di appello considerato generico.
Perché il ricorso in questo caso è stato considerato ‘generico’?
È stato ritenuto generico perché non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a obiezioni vaghe invece di contestare puntualmente il ragionamento dei giudici d’appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per chi lo presenta?
Chi presenta un ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13400 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13400 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MATERA il 28/12/1963
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 22373/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità;
Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (pag. 3 motivazione);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.