Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un’impugnazione, per essere valida, deve essere specifica e non generica. Quando un ricorso non affronta puntualmente le ragioni della decisione che contesta, il suo destino è segnato: verrà dichiarato un ricorso inammissibile. Questa ordinanza offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti da un’impugnazione formulata in modo vago.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di evasione. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha deciso di proporre ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo volto a contestare il giudizio sulla sua responsabilità penale. Il ricorso era diretto contro la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania in data 13 settembre 2023.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha adottato una decisione netta e perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa statuizione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha ritenuto che il motivo presentato fosse “obiettivamente generico” rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità ha effetti molto concreti. In primo luogo, la sentenza di condanna della Corte d’Appello diventa definitiva e non più impugnabile. In secondo luogo, scatta una sanzione economica a carico di chi ha proposto un ricorso senza i requisiti di legge. Questa sanzione non ha natura punitiva, ma serve a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate, che congestionano il sistema giudiziario.
Le Motivazioni della Corte
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha giustificato l’inammissibilità. I giudici hanno evidenziato che il ricorrente non si è confrontato in modo effettivo con le argomentazioni sviluppate nella sentenza d’appello (pagine 2-3 del provvedimento impugnato). In pratica, l’atto di ricorso si limitava a riproporre delle doglianze generiche, senza attaccare specificamente i passaggi logico-giuridici su cui i giudici di secondo grado avevano fondato la loro decisione di condanna.
Questo mancato confronto rende l’impugnazione inutile ai fini del giudizio di legittimità, il cui scopo non è riesaminare i fatti, ma controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza precedente. Un motivo generico, che non indica con precisione dove e perché il giudice precedente avrebbe sbagliato, non permette alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo. Di qui, la sanzione processuale dell’inammissibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La redazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, richiede un’analisi tecnica e puntuale della sentenza che si intende criticare. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è necessario individuare i vizi specifici (di legge o di motivazione) e argomentarli in modo chiaro e pertinente. In caso contrario, il rischio concreto è quello di vedere il proprio ricorso inammissibile, con la conseguenza di rendere definitiva la condanna e di dover sostenere ulteriori costi economici.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era obiettivamente generico e non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata dalla Corte d’Appello.
Qual era il reato per cui il ricorrente era stato condannato?
Il ricorrente era stato condannato in appello per il delitto di evasione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13397 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13397 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il 24/09/1975
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 22110/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il delitto di evasione); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità;
Ritenuto il motivo inammissibile perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (pagg. 2-3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.